Tar, tre sentenze per la demolizione dell’edificio abusivo

17 Ottobre 2020

Respinti i ricorsi dei due comproprietari contro il Comune Oltre all’abbattimento multa di 20mila euro per ciascuno

L’AQUILA. Tre sentenze del Tar per confermare un provvedimento del Comune che risale al 2015 con il quale si ordinava la demolizione di un “manufatto in legno” abusivo all’immediata periferia della città. Va premesso che in questo caso non si tratta di una delle casette post-sisma. La prima sentenza che ha dato ragione al Comune è del 2017.
L’ordinanza del 2015 infatti sollecitava la «demolizione di un manufatto abitativo in legno, di una recinzione e di un gazebo aperto». I proprietari avevano fatto ricorso ai giudici amministrativi sostenendo che «il terreno era stato acquistato nel 1975 da una persona che aveva presentato al Comune il progetto per la realizzazione di una casetta rustica di campagna tramite il recupero del rudere della casa rurale demolito. Tuttavia», secondo i nuovi proprietari, «poiché fino al 2005 il terreno e il fabbricato sono rimasti inutilizzati e non manutenuti, il manufatto in legno è andato in rovina, con crollo del tetto e invasione di piante. Nel 2005» si leggeva nel ricorso del 2017, «l’immobile è stato recuperato ripristinandone la copertura: si è trattato pertanto non della realizzazione di un manufatto nuovo, ma del recupero di uno già esistente dal 1975». Il Tar diede ragione all’ente perché «l’amministrazione comunale ha dimostrato con sufficiente certezza, producendo in giudizio copia dei rilievi aerofotografici della Regione Abruzzo, che nel 2002 il manufatto in questione ancora non esisteva, risultandone invece la presenza nel 2006. Per contro, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria deduzione, secondo cui il manufatto sarebbe stato già realizzato nel 1975 e semplicemente ristrutturato, con mero ripristino del tetto, nel 2005. Si ricordi infine che la ristrutturazione edilizia, anche se volta al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche e architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire. Nel caso di specie, questa preesistenza non è stata dimostrata e, soprattutto, non è dimostrata l’esatta consistenza del presunto immobile preesistente del quale si sarebbe provveduto al recupero». La sentenza del 2017 passa in giudicato.
Nel 2018 il Comune fa un sopralluogo e scopre che l’immobile è sempre lì per cui viene irrogata una sanzione (la massima prevista) di 20mila euro a ognuno dei due comproprietari che nel frattempo avevano presentato richiesta di sanatoria. Il Comune non risponde e allora partono altri due ricorsi al Tar: uno contro la sanzione e l’altro contro «il silenzio rigetto serbato sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria». Con due sentenze pubblicate tre giorni fa il Tar respinge i ricorsi. Salvo l’appello al Consiglio di Stato il manufatto andrà abbattuto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA