Tasse da restituire, ditta perde il ricorso da 350mila euro

21 Marzo 2021

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza dell’azienda Il problema delle autocertificazioni inoltrate in ritardo

L’AQUILA. La questione “restituzione tasse” continua a turbare il sonno di qualche imprenditore che rischia di dover restituire allo Stato centinaia di migliaia di euro. La vicenda per la maggior parte delle imprese si è risolta dopo l’intervento del governo lo scorso anno, ma sono rimaste “pratiche” ancora aperte di cui si è avuta notizia perché alcune ditte nel 2020 hanno fatto ricorso al Tar contestando il “provvedimento di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili col mercato interno da una decisione della Commissione europea del 2015. Il Tar respinse i ricorsi e il Consiglio di Stato ha confermato le decisioni (la sentenza si riferisce a un singolo caso, ma è probabile che sarà estesa anche ad altri contenziosi che saranno esaminati). La sostanza è che le aziende interessate ora devono restituire i soldi.
IL CASO. Nel caso specifico l’impresa dovrà “pagare” circa 350.000 euro. La questione ruota intorno a un “cavillo” che si sostanzierebbe in un ritardo, nella presentazione di documentazione attestante i danni subìti dal terremoto, da parte delle ditte che hanno fatto ricorso, documentazione che avrebbe potuto evitare la restituzione delle tasse sospese all’epoca. In dettaglio: coi ricorsi al Tar le ditte avevano chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del 23 luglio 2020 col quale il commissario straordinario designato dal governo aveva disposto il recupero, nei confronti delle società interessate, degli «aiuti di Stato» dichiarati incompatibili col mercato interno da una decisione della Commissione Europea che risale al 2015. I ricorrenti infatti, a seguito del sisma, avevano usufruito della sospensione e del differimento del versamento dei tributi e contributi previdenziali fino al 30 novembre 2009, termine poi prorogato al novembre 2011. La legge 183 del 2011 ha poi stabilito la riduzione del 40% dell’importo. La Commissione Europea, nel 2012, espresse dubbi sulla compatibilità dalla misura con il “Trattato sul funzionamento dell’Ue” e ad agosto 2015 notificò all’Italia l’ordine di recuperare i soldi frutto dell’aiuto «incompatibile». Nel 2017 ci fu, da parte del governo italiano, la nomina del commissario per eseguire il recupero. A marzo 2018 fu avviato il procedimento, con l’invito a produrre autocertificazione (dei danni reali) entro un termine poi prorogato al 30 giugno 2020. A questo termine si è sovrapposta la sospensione dei procedimenti amministrativi causa lockdown che, secondo i ricorrenti, rendeva impossibile produrre la documentazione richiesta. Con provvedimento del 23 luglio 2020, il Commissario, preso atto della mancata produzione da parte di alcune imprese delle autocertificazioni entro il termine previsto, ha disposto il recupero delle somme notificando il relativo provvedimento. Da qui i ricorsi al Tar e poi al Consiglio di Stato. I giudici, nella sentenza di due giorni fa, respingono anche un altro motivo del ricorso “con il quale”, si legge, “la ricorrente appellante sostiene che per valutare l’impossibilità di recupero degli aiuti di Stato per decorso del termine decennale dalla calamità si dovrebbe considerare anche il tempo, successivo alla decisione della Commissione, impiegato per promuovere il procedimento di recupero. Tale ordine di idee però non può essere condiviso, per l’evidente ragione che, così ragionando, si farebbe dipendere l’impossibilità del recupero dal comportamento più o meno sollecito dello stesso Stato membro che ha concesso gli aiuti illegittimi, e quindi per vanificare la relativa disciplina”. La vicenda è solo l’ultimo capitolo, residuale, della battaglia legale con l’Ue per la restituzione di tasse, tributi e contributi sospesi dopo il sisma. Inizialmente si trattava di una partita da 130 milioni a carico di 333 aziende.
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