Alina stretta al collo nella lite con il convivente. I giudici: “Non la voleva uccidere”

Omicidio di Spoltore. Depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 18 anni per il convivente Mirko De Martinis. La Corte: “Atto preterintenzionale, non ci sono prove piene del delitto. Il fatto deve essere riqualificato”
PESCARA. Nel caso dell’imputato Mirko De Martinis deve ritenersi non provata l’accettazione del rischio di provocare anche la morte della vittima, rischio che presumibilmente non è stato neppure da lui previsto, benché fosse certamente ed agevolmente prevedibile, ma non mai accettato. Ne consegue la riqualificazione della fattispecie contestata». Il perché della condanna a 18 anni di reclusione per De Martinis, comminata dalla Corte d'Assise di Chieti l’11 settembre del 2025, viene spiegato dai giudici nelle 141 pagine delle motivazioni della sentenza appena depositata, con la quale i giudici escludono l’omicidio volontario e sostengono l’omicidio preterintenzionale in relazione alla asfissia meccanica che provocò la morte di Alina Cozac, convivente da 15 anni dell’imputato, stretta al collo dal suo compagno la notte del 22 gennaio del 2023.
In sostanza, la «Corte ritiene che non è stata acquisita prova piena dell’elemento soggettivo proprio del delitto contestato (appunto l’omicidio volontario contestato dal procuratore Giuseppe Bellelli e dall'aggiunto Anna Rita Mantini, ndr) cioè che l’evento morte sia stato il frutto dell’intenzione dell’agente, ipotesi che anzi il corredo probatorio porta ad escludere, ma nemmeno il frutto dell’accettazione del rischio che la morte fosse una possibile conseguenza della propria azione ostile: ipotesi possibile ma non certa, anzi in verità neppure probabile».
E i giudici della Corte aggiungono che «sul punto rimane al contrario possibile, anzi probabile, la ricostruzione alternativa per la quale l’imputato (all’epoca difeso dall'avvocato Michele Vaira) non si sia reso conto della pericolosità del proprio gesto – che invero, nei limiti della prova offerta dalla ricostruzione medico-legale della thanatogenesi, appare compatibile anche con la finalità di recare solo dolore e/o lesioni – e che comunque non abbia mai accettato il rischio di perdere il controllo delle conseguenze da esso prodotte».
Per questo motivo il fatto, secondo i giudici, deve essere riqualificato come omicidio preterintenzionale, aggravato per essere stato commesso nei confronti di una persona legata da una relazione stabile di convivenza, anche se in crisi. La Corte si dichiara poi anche contraria alla tesi difensiva della morte cardiaca spontanea intervenuta per causa patologica cardio-polmonare pregressa e indipendente dall’azione lesiva.
«La stimolazione vagale», aggiungono i giudici entrando nel merito del soffocamento, «ha probabilmente avuto ruolo rilevante nel decesso e, secondo il giudizio dei tecnici, non richiede una compressione prolungata: essa costituisce quindi un fattore della dinamica asfittica, non chiaro alle conoscenze dell'uomo comune, che ben si attaglia allo smarrimento dimostrato dall’imputato fin dall’immediato e che rende ben fondata l’alternativa che egli non abbia mai inteso accettare il rischio di cagionare la morte di Alina, bensì unicamente di cagionarle lesioni, forse senza nemmeno rendersi conto del grave rischio prodotto dalla propria azione. Conforta l'idea», aggiunge la Corte, «della mancata accettazione del rischio di morte soprattutto la sua immediata richiesta di soccorsi, reiterata anche nel corso dell'attesa, in una condizione in cui Alina era ancora salvabile e che, in caso di successo dell'azione di soccorso, avrebbe certamente esposto l'imputato a sostenere un'accusa diretta da parte della vittima per la violenza subita».
Anche sulla questione del movente, ampiamente esplicitato dall’accusa nel corso della sua requisitoria, la Corte ha avuto le sue perplessità. «Seguendo la logica dell'accusa», affermano i giudici, «tale movente e relazione di potere costituirebbero un significativo supporto alla tesi della volontà omicidiaria e permetterebbero così di superare tutti gli altri indici contrari di cui si è detto. In senso contrario osserva la Corte che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di ritenere elementi di fatto dotati di sufficiente supporto probatorio: né la finalità di impedire nell'immediato il trasferimento di Alina a Teramo, quale causa ultima della condotta contestata; né il suo fondamento in una pregressa stabile relazione di potere instaurata dall'imputato sulla vittima. Per converso, il compendio istruttorio acquisito disegna una relazione domestica priva di connotati di sopraffazione, durata 15 anni con fasi altalenanti, certamente in crisi, ma connotata da carenze personali plurime e reciproche, che conducevano a contrasti irrisolti, economici e sulle modalità di gestire la convivenza e le altre relazioni, gli stessi che costituiscono il probabile fondamento dell'ultima lite».
Contrasti che, secondo la Corte sono stati certamente reiterati nel tempo, «ma non sono mai stati caratterizzati da precedenti condotte di violenza fisica». Una motivazione che verrà certamente impugnata dalla procura di Pescara che si era spesa per portare all'attenzione della Corte elementi medico-legali e testimoniali per dimostrare la sussistenza dell'omicidio volontario e che quindi presenterà appello. L'imputato venne condannato anche a risarcire in separata sede le parti civili costituite (i familiari della vittima), assistite dagli avvocati Walter Biscotti, Fernando La Rovere e Alessandra Lepri.

