Appalti, il nuovo codice taglia tempi e controlli

Dagli affidamenti sottosoglia diretti, quindi senza gara, ai “subappalti a cascata” In otto punti la guida con le principali novità diventate operative dal 1° luglio
PESCARA. Il nuovo Codice degli appalti, approvato ad aprile, è diventato efficace dal 1° luglio scorso. È composto da 229 articoli. Cosa cambia e quali sono le principali novità? Lo spieghiamo in otto punti di questa guida semplice e sintetica.
1)Il nuovo Codice degli appalti mette innanzitutto a regime le deroghe varate durante la pandemia per accelerare l’assegnazione dei lavori. Che, secondo le previsioni, dovrebbe accorciarsi dai sei mesi fino a un anno di tempo. In particolare la nuova norma stabilizza le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dal decreto “semplificazioni”.
Viene infatti previsto l’affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici ma nel rispetto dei principi generali, nel caso di lavori fino a 150mila euro e fino a 140mila euro nel caso dei servizi e delle forniture. Nel caso di lavori per importi pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Infine nel caso di lavori per importi pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alla soglia comunitaria (5.382.000 euro ndr) è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2)Tra le altre cose, viene ridefinito anche il ruolo del Rup, il Responsabile unico del progetto. Nell’intenzione del legislatore c’è l’alleggerimento della responsabilità della precedente figura che era responsabile dell’intero procedimento, verso una diversa attribuzione della responsabilità delle varie fasi del procedimento.
3)Tra le novità più significative della normativa c’è anche il rafforzamento dell’uso delle piattaforme digitali. In particolare, è prevista l’interoperabilità delle banche dati che, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Anac (l’Autorità nazionale anticorruzione ndr), garantirà la semplificazione delle procedure. La data di entrata in vigore di questa previsione è però fissata al 1° gennaio 2024.
L’articolo 109 peraltro demanda all’Anac l’istituzione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese.
4)Il nuovo Codice, adeguando la normativa italiana a quella europea, introduce anche il cosiddetto “subappalto a cascata”, lasciando il potere discrezionale alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara eventuali limitazioni alla sua applicabilità, che dovranno, però, essere specifiche e motivate.
5)Un’altra novità riguarda la responsabilità solidale tra il contraente principale e il subappaltatore.
6)Per i concessionari scelti senza gara, il nuovo Codice stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Questo obbligo però non vale per settori come ferrovie, aeroporti, gas, luce.
7)Viene infine disciplinata la revisione dei prezzi attraverso un meccanismo che prevede l’inserimento obbligatorio di una clausola.
Le revisioni scatteranno automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo.
8)Il punto debole: Comuni, Province, Regioni, Asl e i diversi enti e società pubbliche che affidano i lavori, devono ora ottenere obbligatoriamente una «qualificazione». Serve per avere un codice che permette l’assegnazione diretta sopra la soglia dei 500mila euro. Ma la procedura è quasi al palo.
Su 26mila soggetti obbligati sono infatti circa 2.400 quelli che hanno fatto domanda e ancora meno quelli che hanno ottenuto l'ok. (u.c.)
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