Autovelox, multe solo per eccesso di velocità
Sentenza del giudice di pace dà ragione al ricorso di un automobilista, sanzionato per la mancata revisione
SAN GIOVANNI TEATINO. L’autovelox, contrariamente allo speed control, può essere utilizzato soltanto per rilevare l’eccesso di velocità o il passaggio delle automobili quando il semaforo è rosso, e non per individuare la mancata revisione dei veicoli o l’assenza di assicurazione. Lo ha stabilito il giudice di pace di Chieti, Mariaflora Di Giovanni, che ha accolto il ricorso di un automobilista e gli ha annullato la sanzione. Con la sentenza del 23 ottobre scorso è stato chiarito come l’autovelox possa essere utilizzato solo per accertamenti per i quali è omologato, inseriti nel decreto attuativo di approvazione. Per le altre contestazioni al codice della strada individuate con questo strumento di rilevazione, per elevare una sanzione diventa obbligatoria la contestazione immediata al guidatore, pena l’annullamento della multa. Il giudice di pace di Chieti al quale l’automobilista si è rivolto, presentando il ricorso curato dall’avvocato Susanna Orsini, ha dichiarato “illegittimo” l’iter amministrativo intrapreso dal Comune di San Giovanni Teatino «poiché lo strumento di rilevazione utilizzato non era tarato con cadenza annuale e soprattutto non risultava omologato per l’effettuazione delle contestazioni ex articolo 80 del codice della strada», ossia sull’obbligo di revisione e sulla scadenza dei termini. Ha quindi accolto il ricorso e annullato il verbale di contestazione, condannando il Comune di San Giovanni Teatino al pagamento di 343 euro. La sentenza fissa un principio importante nella lunga diatriba relativa alle sanzioni elevate al semaforo di San Giovanni Teatino, tramite la sistemazione dell’autovelox, e potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi. In un passaggio in cui si richiama il decreto del ministero delle Infrastrutture dell’8 luglio 2008 e un parere più recente, datato 3 giugno 2016, si sottolinea come nel caso dell’autovelox “Velocar Red&Speed” utilizzato dal Comune di San Giovanni Teatino, il ministero abbia autorizzato il dispositivo solo per rilevare le infrazioni ai limiti massimi di velocità e al semaforo rosso. Non quindi per accertamenti diversi, tra i quali la mancata revisione o la mancata assicurazione dei veicoli. «Allo stato attuale», si legge sulla sentenza, «non risulta approvato, ovvero omologato alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l’accertamento dell’omessa revisione». In sostanza, la mancanza di dispositivi automatici approvati dal Ministero per questo tipo di violazioni, «rende totalmente nullo l’accertamento della violazione in assenza di contestazione immediata».

