Baci e abbracci proibiti Si rischiano sanzioni

PESCARA. L’abbraccio all’amico che non si vedeva da un paio di mesi, oppure il bacio alla ragazza incontrata durante l’aperitivo: immagini che lo scorso weekend, il primo dopo le riaperture di quasi...
PESCARA. L’abbraccio all’amico che non si vedeva da un paio di mesi, oppure il bacio alla ragazza incontrata durante l’aperitivo: immagini che lo scorso weekend, il primo dopo le riaperture di quasi tutte le attività, hanno fatto il giro d’Italia e che in qualche caso sono costate sanzioni salate a quanti erano in cerca di affetto (l’Abruzzo non ha fatto eccezione).
Motivo? Stando a quando previsto nel decreto del governo (e nelle successive circolari chiarificatrici) resta in vigore la regola del distanziamento sociale di almeno un metro e, quando non è possibile, l’obbligo di indossare la mascherina (anche in spazi pubblici all’aperto).
Fin dall’inizio dell’epidemia da coronavirus il premier Giuseppe Conte, supportato dal Comitato tecnico scientifico, l’ha detto in maniera esplicita: «Evitate baci e abbracci».
Una raccomandazione fatta anche per i familiari con particolari fragilità, come gli anziani o chi ha patologie.
Negli ultimi giorni, dopo le immagini di strade affollate e gente in strada per aperitivi e cene, il governo ha disposto nuovi controlli per impedire gli assembramenti e dal Viminale è partita la circolare per i questori che sottolinea proprio la necessità di far rispettare le regole per evitare nuovi contagi da coronavirus. Ma è stato anche precisato che bisogna invitare i cittadini ad applicare le misure con buon senso e soltanto di fronte al rifiuto si deve procedere con la sanzione.
Sanzioni che può essere personale, come nel caso di un cliente di un locale, o a carico del gestore di un’attività (come bar o ristoranti)
. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina infatti la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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