Boccabella assolto, ecco perché

Nessuna truffa alla Asl. Il gup: «Non era tenuto al rispetto di un orario di lavoro»
PESCARA. «Difetta un danno patrimoniale in capo alla Asl di Pescara che doveva retribuire Boccabella non per il tempo impiegato nel suo lavoro, ma per gli obiettivi assegnatigli; del pari non risulta che Boccabella abbia maturato e/o beneficiato di un numero di ferie superiori a quelle che gli sarebbero spettate se fosse stato in servizio anche nelle ore per le quali l’attestazione mediante marcatura del badge personale fosse stata regolare». È uno dei passaggi della sentenza di assoluzione dal reato di truffa emessa dal gup, Elio Bongrazio, a carico di Stefano Boccabella, direttore del distretto sanitario di Penne e dell’area vestina. La vicenda risale al 2014.
Secondo l'accusa, Boccabella, difeso dall'avvocato Michele Quarta, con «artifici e raggiri» non sarebbe andato a lavorare all’ospedale di Penne. Sarebbe rimasto «impropriamente» nella sede della Asl di Pescara o sarebbe andato «altrove». Il dirigente avrebbe timbrato «molto spesso» nella sede della direzione generale a Pescara e non a Penne. Per l’accusa, anche il dirigente avrebbe invece dovuto timbrare il cartellino «in entrata e in uscita esclusivamente presso il terminale della sede di assegnazione». Il gup ha assolto il dirigente perché «la mancata prestazione di attività lavorativa non ha prodotto alcun danno patrimoniale al datore di lavoro dell’imputato, giacché lo stesso, per la funzione svolta, non era tenuto al rispetto di un determinato orario di lavoro, ma al raggiungimento degli obiettivi che risultano dallo stesso ampiamente conseguiti». Il giudice spiega poi perché ha invece condannato Boccabella a dieci mesi (pena sospesa) per violazione dell’articolo 55 quinquies del decreto legislativo sul pubblico impiego. «Considerato che, ai sensi della circolare del 7 giugno 2011 della Asl di Pescara i dirigenti di unità complesse debbono attestare la presenza in servizio (in entrata ed in uscita) tramite timbrature da effettuarsi esclusivamente presso il terminale della sede di assegnazione e considerato che l’imputato era direttore del distretto sanitario di Penne, si ritiene che abbia violato» l’articolo 55 quinquies del decreto legislativo sul pubblico impiego «anche in ragione del fatto che è stato accertato che non aveva alcun ufficio all’interno della sede di Pescara». Bongrazio aggiunge inoltre che «non è emerso in maniera alcuna che Boccabella avesse il permesso di timbrare negli uffici pescaresi e che rispetto alle 16 convocazioni presso tale sede prodotte dalla difesa» solo due «costituiscono valida giustificazione delle relative timbrature presso la sede della direzione generale». Rispetto alle autocertificazioni redatte in ordine alle omesse timbrature «dei giorni 5,14,17,22,29 maggio; 17 giugno, 22 luglio, 9 e 13 ottobre e 6 novembre 2015», il gup fa notare che, «come accertato attraverso i tabulati dell’utenza telefonica», è risultato che Boccabella «a pochi minuti dall’orario di entrata o di uscita oggetto di singole autocertificazioni si trovava a notevole distanza dalla sede di Penne dove aveva il suo ufficio».

