Bollette a rate per le imprese, come funziona

10 Gennaio 2023

Abruzzo, il Decreto Aiuti quater prevede la dilazione in 36 mensilità per contrastare il caro energia

PESCARA. Arriva una nuova formula di rateizzazione per aiutare le imprese a pagare le bollette di luce e gas. Il provvedimento voluto dal Governo per far fronte ai rincari e contenuto nel decreto Aiuti Quater prevede che, «per i consumi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, fatturati entro il prossimo 30 settembre, si potrà chiedere il pagamento dilazionato, da un minimo di 12 fino a un massimo di 36 rate mensili, per quanto riguarda la componente energetica il cui costo risulti eccedente l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021». Le imprese che aderiranno al piano di rateizzazione non potranno fruire dei crediti d’imposta previsti nel bonus energia in quanto i due benefici sono alternativi. L'accesso alla rateizzazione è su domanda. L'azienda, inoltre, si deve impegnare a gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in Paesi extra-Ue. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, tuttavia, determinerà la decadenza dal beneficio, con obbligo di versare in un’unica soluzione l’intero importo residuo dovuto. È prevista anche una formula assicurativa: a tutela dell’eventuale mancato pagamento della quota di bolletta rateizzata, Sace, la Società controllata dal ministero delle Finanze, potrà concedere alle imprese di assicurazione una garanzia al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni, per i crediti vantati dai fornitori di energia. I fornitori di energia potranno anche richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica Sace alle condizioni del primo Decreto Aiuti, purché l’impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali è riconosciuta la rateizzazione.
In caso di rilascio della garanzia, e disponibilità di almeno una ditta assicurativa a stipulare con l’impresa richiedente la dilazione una copertura sull’intero credito rateizzato, il fornitore, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’istanza, dovrà offrire una specifica proposta specificando, oltre alle date di scadenza di ciascuna rata, anche il tasso di interesse eventualmente applicato.
Tasso di interesse che non potrà, comunque, essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata. (m.p.)