Bonus per assumere gli under 36 e le donne

20 Febbraio 2022

Prorogate fino al 30 giugno le agevolazioni alle aziende per contratti di lavoro a tempo indeterminato

PESCARA. La Commissione europea ha dato il suo via libera alla proroga fino al 30 giugno prossimo del bonus assunzione per i giovani under 36. La stessa proroga riguarda anche gli esoneri per l’occupazione femminile e la cosiddetta “decontribuzione”.
L’Inps, che ne ha dato notizia, fa sapere anche che è stato innalzato il massimale di erogazione degli aiuti temporanei e sarà possibile usufruire di questi benefici anche per gli «eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022». L’Istituto non ha ancora fornito le indicazioni per le modalità di fruizione di queste misure, ma rimanda alle disposizioni al riguardo emanate in precedenza.
Sull’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero «nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6mila euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età», come scrive l’Inps. L’esonero dura però 48 mesi per assunzioni in sedi di lavoro al Sud, Abruzzo compreso. Possono usufruire di queste agevolazioni «tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore». C’è però un’eccezione: le imprese del settore finanziario (rientranti nella sezione K della classificazione Nace).
«La misura inoltre non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria», segnala l’Inps che ricorda come l’esonero non sia cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi». (u.c.)