Bonus per l’edilizia: ecco gli sconti fiscali validi anche nel 2024

27 Ottobre 2023

Dal Superbonus che però scenderà al 70 per cento agli altri come le detrazioni per acquisti di elettrodomestici e mobili

L'AQUILA. Edilizi, come cambia, dal prossimo anno, lo scacchiere degli sconti fiscali. Per il Superbonus l’aliquota della detrazione scende al 70%, per il Bonus arredi e grandi elettrodomestici il tetto di spesa agevolata scende a 5mila euro. Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, bonus Barriere architettoniche, bonus Verde e Sismabonus mantengono gli attuali requisiti.
LE NUOVE REGOLE
DEL SUPERBONUS.
La novità più rilevante riguarda il Superbonus, che da una copertura del 110% scende al 70%, come previsto dalla legge di Bilancio 2022. La nuova aliquota si applica a tutti i lavori che vengono pagati nel 2024, anche se relativi a interventi iniziati precedentemente.
In tutti i casi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 sono agevolate applicando la nuova aliquota del 70%. Fino al 31 dicembre 2023, invece, si possono ancora effettuare sia i lavori ammessi al Superbonus con il vecchio standard del 110%, che gli interventi agevolati al 90%. Questi i dettagli specifici degli interventi: possono utilizzare il Superbonus 110% le opere di ristrutturazione che sono state deliberate dall’assemblea condominiale prima del 18 novembre 2022, con Cilas presentata entro la fine del 2022, oppure deliberati fra il 19 e il 24 novembre 2022, con Cilas presentata entro il 25 novembre del 2022. Stessa cosa per i lavori sulle villette che entro il 30 settembre 2022 avevano completato il 30% dello stato d’avanzamento, mentre per i lavori avviati nel 2023 il Superbonus è usufruibile nella misura massima del 90%.
GLI IMPORTI
AGEVOLATI.
Restano immutate le regole sulla spesa massima agevolabile, che cambia a seconda della tipologia di lavori. Per il cappotto termico è pari a 50mila euro per singola unità immobiliare, 40mila euro moltiplicato per il numero degli appartamenti negli edifici fino a otto unità immobiliari e 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per i condomini. Per gli impianti di climatizzazione è detraibile la spessa massima di 20mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari nel mini condominio e di 10mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per i condomini. Per gli interventi trainati il tetto massimo è quello previsto dall’Ecobonus.
La detrazione si divide in quattro quote annuali di pari importo. Non sono più possibili le cessioni del credito e gli sconti in fattura ad eccezione degli interventi già stati deliberati al 17 febbraio 2023. La seconda novità che è stata introdotta nella legge di Bilancio riguarda il bonus Mobili: l’aliquota resta al 50%, ma il tetto di spesa massima agevolabile, che attualmente è pari a 8mila euro, dal prossimo anno scende a 5mila euro.
Restano in vigore le altre regole per il bonus, che si può utilizzare solo con riferimento a immobili oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata, con ripartizione tra i diversi beneficiari, che hanno sostenuto la spesa e con lavori avviati prima dell’acquisto del mobilio rientrante nella detrazione.
ALTRE AGEVOLAZIONI
PER L’EDILIZIA.
Le altre agevolazioni edilizie, attualmente in vigore, restano sostanzialmente immutate. Nel 2024 si potranno utilizzare il bonus Ristrutturazioni al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro, con detrazione in dieci quote annuali di pari importo e l' Ecobonus al 50 o 65%, in dieci rate annuali di pari importo, con importo massimo di detrazione a seconda della tipologia dei lavori: 100mila euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, 60mila euro per interventi su involucro di edifici esistenti, 60mila euro per i pannelli solari per la produzione di acqua calda e 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione. Ancora in vigore anche il bonus Verde al 36% su un tetto di spesa di 5mila euro con ripartizione in dieci quote annuali.
Per quanto riguarda il Sismabonus le agevolazioni previste sono al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro, al 70% per le singole unità immobiliari, al 75% per le parti comuni dei condomini se si passa a una classe di rischio inferiore e all’80 e 85%, rispettivamente per singoli appartamenti o lavori condominiali, con passaggio di due classi di rischio inferiori. (m.p)
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