Cantine e sottotetti abitabili, scontro in aula

20 Febbraio 2019

M5S presenta 39 emendamenti alla delibera che recepisce le norme regionali, il voto rinviato a oggi

PESCARA. È scontro in consiglio comunale sulle norme che consentono di far diventare abitabili cantine e sottotetti. Questa sorta di rivoluzione urbanistica è contenuta in una delibera, che recepisce la legge regionale numero 40 del 2017, dal titolo «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo».
Ieri, è partito l’esame del provvedimento ma la seduta, cominciata in mattinata e proseguita nel pomeriggio, non è bastata per arrivare al voto. Ci sono 39 emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, fortemente contrario al recepimento delle norme, che hanno bloccato l’approvazione. Si proseguirà questa mattina.
Dissensi e perplessità sono stati espressi anche in mattinata, durante i lavori della commissione Gestione del territorio che ha esaminato la delibera prima del consiglio. Lo stesso presidente Ivano Martelli (Sinistra italiana) ha votato contro insieme ai 5 Stelle. Il provvedimento ha ricevuto parere favorevole per un soffio.
Quelle norme regionali, del resto, sono considerate troppo permissive. In pratica, vani e locali accessori (alcuni ritengono che anche i box e i garage rientrino in tali figure), situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, possono essere trasformati in stanze abitabili, purché rispettino determinati requisiti. Innanzitutto, per poter ottenere l’abitabilità è necessario rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie, i parametri di aerazione e di illuminazione «anche attraverso la realizzazione», è scritto nella legge regionale, «di opere edilizie, o mediante l’installazione di appositi impianti e attrezzature tecnologiche». Inoltre, l’altezza interna dei vani e dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri.
Ma la legge regionale consente alcuni interventi ai proprietari per raggiungere i 2,40 metri. «Ai fini del raggiungimento dell’altezza minima», si legge, «è consentito nell’ambito dell’intervento richiesto effettuare la rimozione di eventuali controsoffittature esistenti, l’abbassamento della quota di calpestìo del pavimento, o l’innalzamento del solaio sovrastante, a condizione che tali opere edilizie non comportino modifiche delle altezze esterne del fabbricato esistente e siano realizzate nel rispetto e nell’ambito della sagoma delle costruzioni interessate». Tuttavia, gli uffici comunali hanno escluso dall’applicazione delle norme diverse zone della città. (a.ben.)
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