Cassa integrazione: ecco chi ne ha diritto e come averla

30 Ottobre 2020

Pacchetto di sei settimane nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio Nella nostra regione sono migliaia le persone interessate: la guida per accedervi

L'AQUILA. Un pacchetto di sei settimane di cassa integrazione, dal 16 novembre al 31 gennaio 2021, per le aziende chiuse o costrette a ridurre l'attività. Il Governo è intervenuto con un prolungamento della misura già prevista nel decreto Agosto, per aiutare le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. In Abruzzo sono migliaia le attività produttive che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, nel periodo di lockdown e nei mesi successivi, e che potranno usufruire ancora della cassa ordinaria e di quella Covid. Resta in piedi il meccanismo che prevede il pagamento di un contributo da parte delle aziende che non hanno subìto una riduzione del fatturato pari almeno al 20% dei ricavi nel primo semestre, ma sono esclusi i settori colpiti dalle chiusure o dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre scorso. Di contro, le imprese che non chiederanno la cassa avranno un'agevolazione contributiva per quattro settimane.
CHI NE HA DIRITTO
Possono chiedere le nuove sei settimane di cassa integrazione solo le imprese alle quali sono già state interamente autorizzate le 18 settimane previste dal decreto Agosto o quelle colpite dalle nuove misure restrittive. È possibile ancora chiedere le settimane di cassa Covid previste dal decreto Agosto, che sono valide fino al prossimo 31 dicembre: un’impresa che non avesse ancora utilizzato questa possibilità, pur avendone diritto, può presentare la domanda per i periodi eventualmente residui previsti e, successivamente, chiedere le sei settimane inserite nel decreto Ristori. Se, invece, l'attività figura tra quelle che hanno subìto restrizioni in base al Dpcm del 24 ottobre, può chiedere le nuove sei settimane di cassa indipendentemente se ha utilizzato i precedenti ammortizzatori.
PERIODO DI UTILIZZO
Il lasso di tempo utile va dal 16 novembre prossimo al 31 gennaio 2021, ma i periodi di cassa integrazione autorizzati in base al decreto Agosto, che vengono utilizzati dopo il 16 novembre, ricadono nel calcolo delle nuove sei settimane. Per quanto riguarda il contributo addizionale, il meccanismo è lo stesso previsto dal precedente decreto: è previsto un contributo a carico delle aziende che hanno subìto una perdita di fatturato fino al 20%, nel primo semestre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma sono, comunque, escluse dal contributo addizionale, indipendentemente dalla perdita di fatturato, le imprese che sono costrette a chiudere o ridurre l’attività in base al Dpcm del 24 ottobre.
LE ALIQUOTE
I datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato fino al 20% pagano un contributo addizionale del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le imprese che, nel primo semestre 2020, non hanno subìto perdite di fatturato pagano un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione. I datori di lavoro che hanno subito perdite superiori al 20% non devono versare alcun contributo addizionale.
ESONERO CONTRIBUTIVO
Le aziende che, pur avendone diritto, non chiedono la cassa integrazione, ma ne hanno usufruito nei mesi precedenti, hanno un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane. È pari al 50% o al 100%, a seconda della perdita di fatturato nei primi tre trimestre 2020 dell'anno.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Vanno inoltrate all'Inps, autocertificando la quantificazione dell’eventuale perdita di fatturato e inviandola entro la fine del mese successivo a quello di utilizzo della cassa. La prima scadenza è il 30 novembre. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, come riportato anche nelle direttive Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Se posteriore, i dati vanno forniti entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
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