Come avere la pensione con cinque anni d’anticipo

Si chiama Rendita integrativa temporanea anticipata, o semplicemente Rita Ed è riservata a chi è iscritto alla previdenza complementare: come ottenerla
PESCARA. Si chiama “Rita”, acronimo di Rendita integrativa temporanea anticipata, e permette a chi è iscritto a forme di previdenza complementari di anticipare l'erogazione della pensione integrativa sino a cinque o persino 10 anni dal compimento dell'età pensionabile in caso di cessazione dell'attività lavorativa. È una forma di anticipo appetibile ma va valutata con attenzione. Se infatti si riscuote in anticipo il capitale accumulato nel fondo integrativo si riduce proporzionalmente la rendita sulla quale il lavoratore può contare al momento del raggiungimento della pensione pubblica.
Alla misura possono accedere i soggetti che soddisfano alternativamente due tipologie di condizioni. Ma innanzitutto occorre ribadire che la Rita è accessibile sia ai lavoratori del settore privato sia a quelli del settore pubblico sempre che abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Entriamo nel dettaglio delle due tipologie.
TIPOLOGIA UNO. In questo primo caso occorre che ci siano: la cessazione dell’attività lavorativa; il perfezionamento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; la maturazione, al momento della domanda di Rita, di un requisito complessivo di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza; la maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
TIPOLOGIA DUE. In questo secondo occorrono: la cessazione dell’attività lavorativa; l’inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi; il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione; la maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
IL VANTAGGIO FISCALE. La scelta viene incentivata dal punto di vista fiscale perché prevede che la parte imponibile della Rita sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9 per cento. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, saranno computati, fino a un massimo di 15, anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio del 2007.
DURATA E CUMULABILITÀ. La rendita integrativa anticipata dura sino al raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia (nel regime pubblico obbligatorio l'età è attualmente ancora fissata a 67 anni) ed è cumulabile con le altre prestazioni pensionistiche dirette di anzianità tra cui, per esempio, Quota 100 (fino alla fine del 2021) pensione anticipata, opzione donna nonché con l'Ape sociale e l'ape volontario. E può quindi essere utilizzata anche come strumento per integrare il reddito di queste prestazioni. (u.c.)

