Contributo di 2.400 euro La scadenza è il 31 maggio

23 Aprile 2021

Riguarda lavoratori di hotel, ristoranti, pub, pizzerie, campeggi e agenzie di viaggio Può beneficiarne anche chi opera nei settori spettacolo, trasporti e attività di spiaggia

Si stringono i tempi per l'erogazione del bonus "una tantum" da 2.400 euro, previsto nel decreto Sostegno. La circolare dell'Inps, emanata il 19 aprile scorso, spiega in dettaglio le modalità per ottenerlo e fornisce i chiarimenti sulla presentazione della domanda e sulle categorie che possono beneficiarne. Chi ha già usufruito delle indennità del decreto Ristori, otterrà il bonus automaticamente: gli altri beneficiari dovranno obbligatoriamente inoltrare domanda telematica entro il 31 maggio.
CHI PUÒ AVERLO. Il bonus spetta ai lavoratori stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo, agli intermittenti, agli autonomi occasionali, ai lavoratori incaricati delle vendite a domicilio, ai lavoratori a tempo determinato del settore turismo e i lavoratori dello spettacolo.
Per quanto riguarda il settore turismo possono usufruire del bonus i lavoratori di alberghi, resort, motel, aparthotel, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia.
Tra le varie categorie sono ricomprese le aree di campeggio, quelle attrezzate per camper e roulotte e le case dello studente.
RISTORAZIONE E VIAGGI. L'Inps chiarisce che al bonus possono accedere, per il settore ristorazione, ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie che dispongono di posti a sedere, attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche e altri esercizi simili con cucina, i titolari di furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo, la ristorazione connessa all’attività di trasporto, bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche, gelaterie e pasticcerie, ambulanti, attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sdraio. In elenco anche i tour operator, guide e accompagnatori turistici, guide alpine e altri servizi di prenotazione e attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio. Infine, gli stabilimenti termali.
LAVORATORI STAGIONALI. Possono presentare domanda per ottenere i 2.400 euro i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito delle indennità e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni. Inoltre, devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Ai fini dell’accesso all’indennità è necessario che i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di trattamento pensionistico diretto.
MONDO SPETTACOLO. I lavoratori dello spettacolo che non hanno già usufruito, nei mesi scorsi, delle indennità previste dal Governo possono presentare domanda per ricevere il bonus, ma devono essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e aver versato almeno trenta contributi giornalieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo scorso, con un reddito non superiore a 75.000 euro. Non devono, inoltre, essere titolari di pensione. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che hanno almeno sette contributi giornalieri versati, sempre tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo scorso, con un reddito non superiore ai 35.000 euro.
PRESENTAZIONE DOMANDA. Non è necessario che chi ha già beneficiato delle indennità presenti una nuova domanda: il bonus, in questo caso, sarà erogato direttamente dall'Inps.
I lavoratori che non hanno, invece, beneficiato delle indennità possono presentare istanza entro il 31 maggio, con modalità che l'Inps comunicherà nei prossimi giorni. La richiesta va inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando i canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul sito web dell’Istituto di previdenza.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono il Pin Inps, lo Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. In alternativa al portale web, le indennità vanno richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803164 o allo 06-164164.
LE INCOMPATIBILITÀ. Il bonus non è compatibile con l'indennità di disoccupazione Naspi, né con le pensioni dirette.
Ai beneficiari delle indennità titolari di reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza fino a 2.400 euro.