Cosa dice l’articolo del Codice civile
«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Lo...
«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Lo prevede l’articolo 2.636 del Codice civile sull’illecita influenza sull’assemblea. Quello intorno al quale ruota la nuova inchiesta dei pm di Pescara sull’Aca. Secondo la legge, il soggetto attivo risiede in «chiunque», tanto da far pensare a un reato comune: ma i soggetti che possono effettivamente determinare la maggioranza in un’assemblea sono prima di tutto i soci, e, anche se più difficilmente, gli amministratori o sindaci o anche il notaio in veste di presidente dell’assemblea. È un’ipotesi remota, quindi, che un’operazione del genere può essere condotta da soggetti estranei alla società. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

