Costruttore dichiarato fallito, ma era la banca a dovergli i soldi

9 Febbraio 2026

L’imprenditore era finito davanti al tribunale civile per un decreto ingiuntivo relativo a 338mila euro: il legale ha ottenuto la revoca, dimostrando che il suo cliente aveva un credito di 115mila euro

PESCARA. Un imprenditore abruzzese, attivo nel settore delle costruzioni finisce davanti al tribunale civile per un decreto ingiuntivo che gli notifica la banca con cui aveva rapporti ormai da anni. L’istituto, di interesse nazionale, sostiene che l’imprenditore gli deve 338mila euro (oltre gli interessi), ma il legale dell’imprenditore, l’avvocato Emanuele Argento, esperto in materia bancaria, dimostra al giudice che il suo cliente non solo era debitore, ma addirittura creditore di 115mila euro. Ma ormai il corto circuito aveva fatto saltare tutto, compreso l’imprenditore che, nelle more del giudizio durato tre anni, era fallito.

Il legale è riuscito a ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e a dimostrare, anche attraverso una consulenza tecnica, che il suo cliente aveva invece un credito nei confronti della banca che nel frattempo aveva ceduto quel supposto credito ad altra società con il sistema delle cartolarizzazioni. Il punto centrale, sul quale si è basata anche la decisione del giudice, è che nel giudizio di opposizione, ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali, la banca è tenuta a produrre tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto (che nel caso specifico risaliva al 1982). Soltanto attraverso gli estratti conto completi è possibile ricostruire i rapporti “dare e avere” tra le parti, e in loro assenza deve ritenersi non provato il credito.

Nel procedimento, la cessionaria che si era opposta al ricorso dell’imprenditore ha prodotto soltanto parziali estratti conto relativi a quel rapporto bancario: ecco per cui il giudice ha ritenuto non provata l’esistenza del credito, ossia dell’esatto ammontare del credito vantato, con conseguente azzeramento del saldo negativo non provato con il primo estratto conto prodotto in atti.

Nel caso specifico, poi, si inserisce anche il fallimento intervenuto durante il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il giudice spiega che «il decreto ingiuntivo emesso e opposto prima della sentenza di fallimento, senza che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili per decorso del relativo termine, prima della dichiarazione di fallimento non è opponibile al fallimento; dichiarato il fallimento del debitore opponente, il credito nei suoi confronti può essere fatto valere unicamente con lo speciale procedimento di verifica», vale a dire partecipando al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo.

Ma l’aspetto più rilevante della vicenda, è che la società dell’imprenditore è stata dichiarata fallita nel corso del processo, senza considerare che la stessa si era ritrovata segnalata in sofferenza presso la Banca d’Italia con tutte le conseguenze che ne derivano in casi del genere: tutto per un debito di 338mila euro inesistente e, al contrario, con un credito sul conto di 115mila euro.

Un ribaltamento che cambia tutto: reputazione, accesso al credito, vita economica e sopravvivenza della società che avrebbe potuto pagare i debiti e non fallire. Adesso la valutazione della legittimità della revoca del rapporto bancario e della classificazione a sofferenza potranno essere oggetto di un eventuale risarcimento per danno patrimoniale (occasioni perse, peggioramento delle condizioni creditizie), danno non patrimoniale (lesione della reputazione economica), così come la responsabilità dell’intermediario per aver costruito una “sofferenza” che non c’era e avere passato a perdita un credito inesistente. E al di là di tutto resta il fatto che quella società di costruzioni oggi non esiste più per colpa di un decreto ingiuntivo che non doveva essere emesso e che ora è stato revocato dal giudice.

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