Crox ucciso a 16 anni nel parco: 25 coltellate, ma senza crudeltà

Pescara, l’omicidio nel parco del 23 giugno 2024. I giudici della Corte d’appello hanno depositato le motivazioni della sentenza che esclude l’aggravante: «Calci al volto e sputi non sono atti efferati, ma frutto di personalità organizzata in senso antisociale»
PESCARA. «Nel capo di imputazione è stato contestato agli imputati di aver arrecato sevizie e agito con crudeltà per il numero di coltellate inferte, nonché infierendo ulteriormente sul Luciani colpendolo con un calcio al volto e con sputi, allorché lo stesso era inerme sul terreno. Questa Corte ritiene che nella concreta fattispecie la suddetta aggravante non ricorra».
Si è giocato tutto attorno all’esclusione di questa aggravante della crudeltà il processo in appello a carico dei due assassini minorenni di Christopher Thomas Luciani (per gli amici Crox), 16 anni, ucciso con 25 coltellate il pomeriggio del 23 giugno del 2024 all'interno del parco Baden Powell di Pescara. In primo grado, con il rito abbreviato, il primo accoltellatore, figlio di una avvocata di Pescara, e venne condannato a 19 anni, 4 mesi e 10 giorni, mentre al suo amico e coimputato, figlio di un carabiniere, vennero inflitti 16 anni di reclusione: in appello i giudici della Corte d’appello minorile hanno rideterminato le pene rispettivamente a 16 e 14 anni proprio escludendo l’aggravante della crudeltà, mantenendo però quella dei motivi futili e abbietti.
E i giudici di secondo grado (presidente relatrice Flavia Grilli) lo spiegano nei motivi della sentenza depositati proprio ieri. «Va premesso che le sevizie costituiscono azioni studiate, specificamente e sadicamente indirizzate ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive e gratuite. Condotta crudele è invece quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione finalizzata a cagionare, per qualche verso, un male aggiuntivo, eccede rispetto alla «normalità causale e mostra l'efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante. In sostanza, nella sentenza si legge che «l'accanimento violento può costituire crudeltà quando gli atti non sono "funzionali" al delitto, ma costituiscono espressione autonoma di ferocia belluina, che trascende la volontà di arrecare la morte». Per la Corte, dunque, «l'aggressione è stata commessa con estrema rapidità, infliggendo con rabbia colpi ravvicinati e in rapida sequenza»; il primo accoltellatore «sferrò inoltre un calcio in faccia alla vittima, mentre era già a terra: si tratta senza dubbio di un gesto riprovevole, peraltro accompagnato da un commento (“bam! trauma cranico!”)», riportato dal coimputato nel corso dell'interrogatorio, in cui quest'ultimo «ha anche ammesso di avere a sua volta, sputato sulla vittima».
Ma quello che ha portato la Corte ad escludere questa aggravante, che poi ha fatto scendere la pena, «è proprio la rabbiosa concitazione in cui quella sequenza fu posta in essere e che determinò non solo la furiosa ripetizione di colpi di coltello, ma anche il calcio al volto che, a parere della Corte, trova la sua spiegazione non in un proposito efferato, bensì nella perturbata condizione in cui», il primo accoltellatore si trovava, «la cui personalità organizzata in senso antisociale» e connotata da «instabilità temperamentale», costituiva comunque (come ritenuto dai periti) una «condizione clinica» meritevole di trattamento, pur non rivestendo significato di malattia in senso medico-legale. Tale condizione clinica induce pertanto a ritenere che l'azione di sferrare un calcio al volto, di per sé spregevole, sia stata mossa da parossistica impulsività e non da dolo di crudeltà».
Resta, come detto, l'aggravante per i motivi futili e abbietti per quel debito di 70 euro che la vittima aveva contratto con il figlio dell'avvocata per l'acquisto di erba. Quel pomeriggio fu caccia aperta al povero Crox, messa in atto da un gruppetto di minorenni (che non partecipò al delitto e comunque accompagnò i due imputati nel parco) che poi andò addirittura a festeggiare al mare. Quasi scontato il ricorso in Cassazione da parte del procuratore generale proprio per l'esclusione di quella aggravante della crudeltà, ma anche i difensori (Massimo Galasso e Roberto Mariani per il primo accoltellatore, Italo Colaneri e Giancarlo Corsetti per il coimputato) hanno ancora delle questioni da risolvere per quanto riguarda ad esempio le attenuanti generiche non concesse e per il primo anche l'attenuante del risarcimento danni (155mila euro versati alla nonna della vittima Olga Cipriani); ma in discussione per le difese ci sono anche i futili motivi da escludere. I legali del figlio del carabiniere hanno poi tentato di far passare la linea della presunta sudditanza del loro assistito rispetto al primo accoltellatore che gli passò il coltello per proseguire la “mattanza”.
In sostanza, quest'ultimo avrebbe asserito di aver inferto colpi leggeri quando Crox era ormai praticamente morto. Resta il fatto che quel giorno, su richiesta del figlio dell'avvocata, fu proprio il figlio del carabiniere a portare il coltello e una pistola scarica per quella che doveva essere una “spedizione punitiva” e si trasformò invece nel massacro di un ragazzo di 16 anni. E su tutti ci sono anche le dichiarazioni di un teste che assistette al delitto senza partecipare (figlio di un altro carabiniere), che i giudici richiamano più volte a sostegno dell'accusa: «Loro dicevano a Christopher “stai zitto” perché lui faceva dei versi diciamo quasi di morte e lo continuavano ad accoltellare», così riferiva il teste al pm D'Egidio.

