Da oggi zone e divieti nuovi Le risposte a tutti i dubbi

In rosso Chieti, Pescara e provincia: dai parenti solo nel proprio comune e massimo in due Teramo e L’Aquila arancioni, spostamenti limitati. Ecco chi può andare nelle seconde case
PESCARA. Da oggi l’Abruzzo è spaccato a metà. Chieti e provincia e Pescara e provincia finiscono in zona rossa; Teramo e provincia e L’Aquila e provincia in arancione.
Tornano misure più restrittive per gli spostamenti e per le attività di ristorazione e commerciali. Le Faq del governo chiariscono tutti i dubbi di chi è ancora disorientato sulla divisione a colori dell’Abruzzo. Vediamo nel dettaglio cosa si può fare e cosa è vietato nelle due zone rosse e arancioni. In 712mila dovranno rispettare le regole più rigide, in 613mila quelle più soft.
ZONA ROSSA CHIETI-PESCARA. Da oggi – e per almeno 14 giorni - scattano i divieti più rigidi per gli abitanti delle province di Chieti e Pescara. All’interno della zona rossa si può uscire solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Tutti gli spostamenti devono essere giustificati mediante autocertificazione. Ci si può anche recare - solo in due adulti, una sola volta al giorno, e all’interno del territorio comunale - a fare visita a un parente o a un amico. Ci si può muovere per raggiungere una seconda casa, anche in un’altra regione, ma può farlo solo chi dimostra di avere la casa di proprietà o un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. In ogni caso, può recarsi nelle seconde case solo un nucleo familiare. Resta valida la deroga varata con il decreto che ha preceduto il Dpcm di Natale: chi abita in un paese con un numero di abitanti inferiore a 5.000, può andare a trovare un amico o un parente (solo in due esclusi i disabili e i minori di 14 anni, una sola volta al giorno) anche in un comune che stia all’interno di un raggio di 30 km, purché non sia un capoluogo di provincia. È sempre consentito il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza.
LE DEROGHE. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra comuni e regioni in aree diverse, dove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune e regione.
Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra regioni e tra aree differenti.
LA SPESA. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti.
Laddove quindi il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
CHI PUÒ SPOSTARSI. Il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.
Ci si può spostare per fare un atto pubblico notarile di compravendita. Si può uscire per andare in chiesa, per portare gli animali domestici dal veterinario (ma solo per esigenze urgenti).
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.
Ci si può muovere da un comune all’altro anche per partecipare ai funerali di parenti stretti. Per quanto riguarda le riunioni condominiali, si possono fare, ma è consigliato svolgerle in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
RISTORANTI E NEGOZI. Sul fronte delle attività commerciali, sono chiusi bar e ristoranti. Resta tuttavia consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e rimane la differenziazione per quel che riguarda l’asporto. È possibile dalle 5 alle 22 e, nel dettaglio, fino alle 18 senza restrizioni; a seguire è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. Chiudono anche i negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di prima necessità come farmacie ed edicole.
Aperti i negozi di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni, calzature e dei giocattoli per bambini. Aperte lavanderie e saloni di barbiere e parrucchiere. Chiusi centri estetici e centri sportivi.
LE SCUOLE. In zona rossa, le lezioni in presenza interessano solo la scuola dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media (salvo ulteriori ordinanze restrittive regionali o comunali). Per tutte le altre si torna alla didattica a distanza.
ARANCIONE TERAMO-L’AQUILA. Altre 613mila persone, quelle che vivono nelle province di Teramo e L’Aquila, dovranno rispettare i divieti della zona arancione. Qui è consentito spostarsi all’interno del proprio comune tra le 5 e le 22 senza motivare gli spostamenti con l’autocertificazione. Quelli verso altri comuni, invece, vanno sempre motivati perché sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è permessa, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso comune, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Per le seconde case e la deroga sugli spostamenti per chi vive in un paese con meno di 5mila abitanti valgono le stesse regole della zona rossa. Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono consentiti solo in ambito comunale.
CHE COSA CAMBIA. Rispetto alla zona rossa, è possibile recarsi in un altro comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa regione.
Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario anche per visite di routine. Per le scuole, didattica a distanza per le superiori, in presenza per le altre.
NEGOZI APERTI, BAR NO. Bar e ristoranti restano chiusi e possono fare solo attività di asporto o domicilio. Per quanto riguarda i commercianti che svolgono attività diverse dalla ristorazione, non sono previste limitazioni.
Nelle giornate festive e prefestive, però, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Aperti parrucchieri e centri estetici.
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