Decreto, sì allo sport fuori dal comune 

Nelle regioni arancioni permessa l’attività motoria in altre località (ma solo in alcuni casi)

PESCARA . Arrivano le tanto attese Faq a chiarire definitivamente gli ultimi dubbi dopo l’ultimo Dpcm. Spostamenti, seconde case e tutto quello che c’è da sapere sulle nuove regole. Sul sito del governo le risposte in merito alle nuove disposizioni sono state pubblicate. Per quanto riguarda l’Abruzzo, in zona arancione, ecco i principali chiarimenti.
SECONDE CASE. Dal 16 gennaio, le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle seconde case. Tuttavia, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro, è possibile raggiungerle, anche in un’altra regione o provincia autonoma (e anche da o verso le zone arancione o rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere comprato o preso in affitto l’immobile prima del 14 gennaio. «Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)», viene precisato nelle Faq. E poi c’è l’ulteriore precisazione sul fatto che «la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo».
CENTRI SPORTIVI. È consentito recarsi nei centri e circoli sportivi, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in quelli limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni ai circoli stessi. Resta sospeso lo svolgimento di sport da contatto e rimangono chiuse palestre e piscine.
ATTIVITÀ SPORTIVA. In zona arancione, come lo è l’Abruzzo, è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa regione o provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Durante lo svolgimento dell’attività sportiva, bisogna mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
L’UTILIZZO DELLE BICICLETTE. È permesso utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
IL RICONGIUNGIMENTO. Due coniugi che vivono in città diverse per esigenze di lavoro o altri motivi possono rincontrarsi solo se il luogo del ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
NONNI E NIPOTI. È consentito spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere dopo l’orario di lavoro. Tuttavia nelle Faq viene aggiunto che è fortemente sconsigliato perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. (a.s.)