E il Governo uscente bacchetta l’Abruzzo
Impugnata davanti alla Consulta la legge regionale sul Pnrr che assume anche gli esperti in pensione
PESCARA. La Regione Abruzzo non può richiamare in servizio dirigenti e direttori di dipartimenti andati in pensione.
È il consiglio dei ministri uscente a dirlo. Non può farlo neppure se l’incaricato è molto qualificato e l’incarico da affidargli è di estrema urgenza perché attinente ai piani operativi del Pnrr che, come sappiamo, debbono correre alla velocità della luce. È su questa premessa, estremamente semplificata, che il Governo, ormai decaduto, ha impugnato la legge regionale numero 22 del 2022 che, tra le altre cose, dispone, attraverso l’articolo 16 in materia di personale la possibilità di ricorrere, assumendoli, a ex dirigenti in quiescenza non solo della Regione ma anche reclutati dall’esterno. Quando invece, come si legge sulle carte dell’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministro, “la pensione di vecchiaia costituisce un limite non superabile” e ancora: “non esiste più nell’ordinamento dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la possibilità di concedere da parte della Regione il trattamento in servizio, per dirigenti e direttori generali, a prescindere da quale sia l’effettiva esigenza dichiarata”.
Morale della storia, la Regione Abruzzo a trazione centrodestra, attraverso la legge 22 approvata quest’anno, si è sostituita allo Stato, prendendo una decisione che non solo rientra nelle competenze di un’istituzione superiore ma mettendosi anche in contrasto con una norma nazionale. È di fatto una doppia invasione di campo che ha spinto il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio a dare lo stop all’Abruzzo. E quindi ha indotto il Governo, in uno dei suoi ultimi atti portati a termine prima delle dimissioni del premier, Mario Draghi, a sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale.
“Si ritiene che la legge regionale in oggetto, contravvenendo alle disposizioni statali, violi la podestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ponendosi in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione”, si legge nelle ultime righe dell’atto di cui siamo venuti in possesso.
Si tratta, per completezza di informazione, dell’articolo con cui la legge fondamentale del Stato individua con assoluta precisione le materie di competenza delle Regioni vietando a quest’ultima di sconfinare, come è accaduto in questo caso, in materie che competono esclusivamente allo Stato. (l.c.)

