Green pass, ecco le regole per chi deve fare i controlli

11 Agosto 2021

Chiariti i dubbi sulle verifiche all’ingresso dei locali: non bisogna mostrare la carta d’identità Il governo vuole tutelare la privacy dei clienti. Supervisione affidata alle forze dell’ordine

È stato sciolto il grande dubbio degli ultimi giorni sul Green pass: i gestori dei locali pubblici dovranno verificare che i clienti abbiano il certificato, ma non dovranno richiedere il documento di identità. Il dubbio era nato perché sull’ultimo decreto, approvato dal governo, non si fa cenno all’obbligo per ristoratori e titolari delle attività di accertare le generalità del cliente, mentre l’applicazione “VerificaC19”, utilizzata per scansionare il Green pass, sollecita ad incrociare i dati del certificato verde con quelli del documento d’identità.
È opportuno ricordare che il Green pass va esibito solo per consumare al chiuso nei ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie. Non serve il certificato, invece, per chi sceglie di consumare all’aperto o al bancone.
GLI ALBERGHI. Non occorre il Green pass neanche per andare in albergo. Ma c’è da fare una distinzione per i servizi offerti da queste strutture. Se il ristorante è aperto solo ai clienti dell’albergo, infatti, non servirà il Green pass. Se invece il ristorante della struttura è aperto anche a clienti che non alloggiano nell’albergo, e si vuole consumare al chiuso, il Green pass andrà esibito. Sarà necessario anche per andare in piscina o nella palestra dell’albergo, anche se si è clienti.
Il governo ha specificato inoltre che chi accede ai centri termali, esclusivamente per «attività riabilitative e terapeutiche» non deve per forza avere il Green pass: occorre però dimostrare che l’accesso alle terme sia legato ad esigenze specifiche, mostrando la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista. L’ultima circolare ha anche confermato che non verrà controllato il documento di identità neanche all’ingresso dei cinema e dei teatri.
LA VERIFICA ALL’INGRESSO. La verifica, all’ingresso dei luoghi ed eventi dove è obbligatorio il Green pass dal 6 agosto, verrà effettuata grazie all’app “VerificaC19”, sviluppata dal ministero della Salute, già disponibile e funzionante per tutti i dispositivi con sistema operativo Android e Ios.
Una volta scaricata l’applicazione, sarà possibile verificare il Green pass dei clienti, sia in formato digitale sia in formato cartaceo. La nuova applicazione, infatti, consente di scansionare il codice QR del certificato verde semplicemente inquadrandolo. Se la certificazione è valida, apparirà una spunta verde sullo schermo del dispositivo utilizzato per il controllo, insieme al nome, al cognome e alla data di nascita del cliente.
Nel caso in cui il Green pass non fosse valido, invece, apparirà una “X” rossa sullo schermo, accompagnata dalla scritta «certificato non valido». A questo punto, il cliente non potrà accedere al locale.
C’è anche un terzo risultato possibile sull’app: la schermata azzurra, che indica che la certificazione è valida solo in Italia, per accedere a tutti i posti che lo richiedono, ma non vale per viaggiare (ad esempio, in caso di Green pass “provvisorio”, cioè quello ottenuto dopo la prima dose di vaccino, che sarà sostituito al momento del richiamo).
L’operazione di verifica può essere effettuata senza essere collegati a Internet. Attenzione, però, perché per usare l’app “VerificaC19” bisogna collegarsi alla rete almeno una volta al giorno. Il sistema, infatti, è pensato per aggiornarsi quotidianamente, e consentire poi alla app di effettuare la verifica del codice QR, sui certificati, in autonomia, anche senza essere connessi a internet.
LA PRIVACY. Un’importante considerazione va fatta sulla privacy. Sulla schermata di verifica dell’app, al momento del controllo, non appaiono informazioni sull’evento che ha consentito il rilascio del Green pass.
Quindi, l’operatore che utilizza l’applicazione non sa se il cliente ha il Green pass perché si è vaccinato o ha avuto il Covid, o ha fatto un tampone nelle 48 ore precedenti. Le uniche informazioni che appaiono sullo schermo sono la validità del certificato verde e il nome dell’intestatario. E comunque nessun dato viene memorizzato dall’applicazione dopo la verifica. Il governo, infatti, ha ribadito che le operazioni di verifica devono essere svolte «tutelando la riservatezza della persona, e qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applica solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente».
CHI PUÒ FARE I CONTROLLI. Le attività di controllo iniziale verranno dunque svolte anche dal personale delle attività dove è necessario esibire il Green pass. Sono ovviamente coinvolti anche i titolari delle strutture ricettive e di tutti i pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde.
Lo stesso discorso vale anche per i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il proprietario o il legittimo detentore del locale, però, può delegare le operazioni di controllo attraverso un documento scritto. Ad esempio, un cameriere non può controllare i Green pass dei clienti se non è stato formalmente delegato dal parte del proprietario o del gestore. Resta fuori dalle competenze dei gestori dei locali, però, la necessità di incrociare i dati del Green pass con quelli di un documento di identità, che diventa una prerogativa delle forze dell’ordine. Il governo specifica però che «in caso di palese falsità, il gestore o il titolare possono chiedere di controllare la corrispondenza dell’identità».
LE MULTE. Resta chiaro il capitolo riservato alle sanzioni, per i clienti che entrano in un luogo, dove è obbligatorio il Green pass, sprovvisti di certificato. I trasgressori, esercenti e cliente, saranno multati per una cifra che può andare dai 400 ai 1000 euro. Se la multa viene pagata entro cinque giorni, però, sarà possibile avere uno sconto del 30 per cento sul totale della sanzione. Per gli esercenti, tuttavia, i rischi sono maggiori. Se la violazione viene ripetuta per tre volte ,in tre giorni diversi, l’esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.