«I cuccioli soppressi non avevano malattie»: le motivazioni della condanna del dirigente del canile

Pescara. È l’unico capo di imputazione per cui è stato condannato Lucio Di Tommaso, Franco Ruggeri invece è stato assolto
PESCARA. Sono stati depositati i motivi della sentenza con la quale il gup di Pescara, Francesco Marino, con il rito abbreviato, ha assolto il direttore dell’unità operativa del servizio di sanità animale della Asl, Franco Ruggeri (ora in pensione) e condannato Lucio Di Tommaso, dirigente del canile sanitario, a quattro mesi di reclusione per uno solo dei capi di imputazione che gli venivano contestati.
Erano accusati a vario titolo di soppressione di animali, falso e abuso d'ufficio e il pm Benedetta Salvatore aveva chiesto per loro la condanna a 2 anni di reclusione.
Ma le tesi difensive prospettate nella discussione dagli avvocati Domenico Russi e Vincenzo Di Girolamo (per Ruggeri) e Giuseppe Cichella (per Di Tommaso) hanno avuto un peso determinante nel giudizio finale, nonostante la strenua battaglia portata avanti dalle parti civili rappresentate dalla Lega Nazionale per la difesa del cane, l'Ente nazionale protezione animali Odv, e Earth Associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali.
Il giudice ha analizzato ogni singola imputazione, evidenziando in premessa che il registro cartaceo di carico-scarico degli animali che transitano nel canile venne istituito solo dopo il sequestro del canile, mentre all'epoca dei fatti esisteva solo un file “excel” custodito nel computer di Di Tommaso, non accessibile agli altri dipendenti. Per quanto riguarda la tentata soppressione di un cane lupo cecoslovacco il gup, tenuta in considerazione la registrazione di una telefonata tra Di Tommaso e un dipendente del canile, non ha potuto che affermare che «può ritenersi provato che Di Tommaso e il suo dirigente Ruggeri avessero concepito il disegno di sopprimere il cane», ma ha anche evidenziato che «indipendentemente dalla presenza dei presupposti necessari per procedere alla soppressione dell’animale, ciò che manca tout court è l'ipotizzabilità di una condotta criminosa in capo ai due imputati. Nel caso di specie, per poter essere realizzato l’evento materiale del reato sarebbe stato necessario che Cinzia Ciancetta (la veterinaria che si rifiutò di eseguire la soppressione ndr) avesse obbedito all’ordine di servizio emanato da Di Tommaso, ma ciò non è stato, e questo manda esente da pena l’istigatore del reato quando l’istigazione non sia accolta».
Di Tommaso è stato invece ritenuto responsabile della soppressione di una parte di una cucciolata con somministrazione del farmaco Tanax. «I cuccioli in questione», scrive il giudice, «non erano affetti da malattie o quantomeno non vi era stato nessun accertamento in tal senso e per questo motivo Branchesi si era rifiutato di acconsentire alla richiesta fattagli dal direttore Di Tommaso».
«Pacifica appare pertanto la configurabilità del reato per Di Tommaso mentre non vi è alcun elemento per ritenere il concorso nel reato di Ruggeri, il quale è rimasto estraneo alla condotta criminosa riferibile a Di Tommaso».
Il giudice affronta poi l'imputazione più generica che riguardava la soppressione nel tempo di 22 cani. «Tenuto conto del numero complessivo degli animali transitati nel canile sanitario nell’anno 2021 e della minima percentuale di quelli soppressi in modo dubbio, nel caso di specie non può esservi altro che il mero sospetto che le soppressioni non fossero adeguatamente supportate da ragioni sanitarie».
E Marino spiega anche che «un canile sanitario non è una clinica per animali d’affezione, in cui le generose risorse di amorevoli padroni permettono di apprestare le migliori cure disponibili, aumentando significativamente le possibilità di sopravvivenza da patologie che sarebbero altrimenti esiziali. Il canile è una struttura funzionale al contenimento del fenomeno del randagismo e della diffusione non controllata di animali, potenzialmente pericolosi, che vivono a contatto con gli uomini. In quest’ottica deve essere letta anche la percentuale assai ridotta di animali soppressi rispetto a quelli transitati nella struttura e la mancata indicazione delle ragioni sanitarie per le quali furono disposte le soppressioni. L’assenza di specifica indicazione delle ragioni delle soppressioni può ritenersi indicativa di mera sciatteria o approssimazione nella compilazione della documentazione, ma non è sufficiente a fondare la prova dell’assenza di tali ragioni, anche perché sarebbe stato fin troppo semplice attestare falsamente la presenza di patologie inesistenti, nella consapevolezza che sarebbe stato comunque impossibile verificare a posteriori l’assenza di tale presupposto».
Quanto alle colonie di gatti «la difesa degli imputati ha documentato il registro di transito degli animali negli anni 2013, 2015, 2017, 2021 per essere sterilizzati: un giorno di degenza esattamente come avvenuto nella gestione di Di Tommaso». «Deve ritenersi plausibile che anche l’odierno imputato abbia ritenuto, ragionevolmente, di proseguire la prassi seguita dai suoi predecessori circa l’annotazione delle prestazioni di sterilizzazione dei felini che transitavano temporaneamente nella struttura».
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