Il calciatore che si fa male ha diritto al risarcimento

24 Gennaio 2018

Sentenza del giudice di pace riconosce un indennizzo di quasi mille euro a un giocatore della Lega Dilettanti: l’assicurazione condannata a pagare

PESCARA. Il calciatore che si fa male ha sempre diritto a un risarcimento. Una sentenza del giudice di pace di Pescara rompe gli schemi regolati dalle polizze assicurative per società e giocatori della Lega Nazionale dilettanti e blinda, in nome della Costituzione, la tutela della salute degli atleti.
Il magistrato ha riconosciuto un indennizzo di 952 euro a un 35enne domiciliato a Silvi, che sei anni fa - era il 2 febbraio 2012 - subì un infortunio di gioco durante un allenamento con la maglia dell'Asd Angelese, che militava in Seconda categoria. Il ragazzo continuò a giocare pur accusando sempre maggiori fastidi, fino a fermarsi, bloccato dai guai fisici.
La diagnosi della rottura dei legamenti crociati del ginocchio non fu tempestiva, perché ai primi accertamenti l'infortunio venne giudicato diversamente.
Sottoposto a una visita specialistica all'ospedale Rizzoli di Bologna, il calciatore scoprì solo successivamente di avere subìto uno stop serio, che necessitava di un intervento chirurgico. I tempi si allungarono a dismisura, oltre quelli previsti dal contratto stipulato con la Generali Assicurazioni.
A fare breccia, davanti al giudice di pace Anna Maria Bertucci Bellafante, sono state le tesi dell'avvocato Antonio Del Vecchio di Silvi, che è riuscito a dimostrare come la tutela della salute non possa essere picconata dai tempi fissati dalle clausole di un'assicurazione. In sostanza, la "colpa" del calciatore, in base al contratto, sarebbe stata quella di non avere completato la guarigione nei termini previsti dalla polizza. Il ragazzo in realtà si era fidato, in perfetta buona fede, delle indicazioni dei primi medici che lo avevano visitato.
La conseguenza fu che la pratica venne liquidata dall'assicurazione con il pagamento dell'indennità di ricovero (200 euro) e delle spese mediche (316,38 euro) sostenute prima e dopo l’intervento, documentate e ritenute congrue dal consulente tecnico, defalcate delle franchigie previste. Un risarcimento parziale, secondo il giudice pescarese, che ha riconosciuto il danno dalla data dell'infortunio fino a oggi, con l'indennizzo di 952 euro, aumentato degli interessi.
La sentenza bacchetta anche l’assicurazione: «La compagnia non ha proceduto ad alcuna verifica con un proprio consulente tecnico» per accertare se «il caso particolare necessitasse più tempo» e «per valutare la necessità di procedere a un intervento chirurgico».
Un passaggio necessario, recita la sentenza, «dal momento in cui si deve tenere conto principalmente della salute (bene costituzionalmente garantito) del soggetto». Inoltre, scrive il giudice di pace che ha condannato le Generali a sostenere anche le spese processuali, «appare incomprensibile» corrispondere «un'indennità di ricovero» senza fare chiarezza «sull'intervento e sulle lesioni a esso collegabili». La sentenza ha così riconosciuto al calciatore, tornato nel frattempo a giocare saltuariamente, sia il “danno emergente”, rappresentato dalla perdita economica provocata dalle lesioni subite, sia il cosiddetto “lucro cessante”, cioè il guadagno che il ragazzo avrebbe ottenuto se la somma gli fosse stata versata subito dopo l'incidente.
Un verdetto che, di fatto, rappresenta un precedente importante e una bussola giudiziaria per il vastissimo mondo del calcio dilettantistico. (g.p.c.)
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