Il decalogo del risparmiatore

La crisi allo sportello spiegata dai banchieri
Sono entrate in vigore le norme sul bail-in, il salvataggio delle banche in crisi. Scopriamole con il decalogo dell’Abi, l’Associazione delle banche.
1 Perché sono state introdotte le nuove regole europee? Per gestire un'eventuale crisi bancaria, partendo dal presupposto che il costo della crisi va sostenuto all'interno della banca stessa, come accade per le altre imprese.
2 Cosa prevedono le nuove regole? II rafforzamento delle misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi. Tra queste la predisposizione di un piano di risanamento, che prevede cosa deve fare la banca in casa di eventi avversi. Le autorità potranno intervenire per sostituire gli organi amministrativi.
3 E se la prevenzione non fosse sufflclente? In caso di crisi bancaria le autorità di risoluzione preposte alla gestione delle crisi - ossia la Bce e la Banca d'Italia - avranno a disposizione un insieme di misure in funzione della gravita della situazione.
4 In cosa consiste la procedura di risoluzione? Tra i vari strumenti di risoluzione c'è il cosiddetto Bail-in o salvatagglo interno.
5 Come funziona il Bail-in? Con il Bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l'assorbimento delle perdite da parte di azioni e a1tri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate.
6 A quali strumenti bancari si applica il Bail-in? II principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all'eventuale risanamento: gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire.
Solo a seguire verrà chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti, secondo un prefissato schema di priorità di intervento che prevede, in successione: azioni e altrl strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili; titoli subordinati senza garanzia; crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite; depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche, solo per la parte eccedente i 100 mila euro. Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni non garantite.
7 Cosa succede ai contanti e ai depositi fino a 100 mila euro? Assolutamente nulla. Fino a 100 mila euro per depositante conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparrnio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sona da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia. Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono colnvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e cosl via) non fosse sufflciente a risanare la banca.
8 Cosa succede ai conti cointestati?
Nel caso di un conto cointestato a due persone l'importo massimo garantito e 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila. La garanzia del Fondo non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.
9 Quali strumenti sono esclusi dal Bail-in? Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal Bail-in le obbligazioni bancarie garantite; i titoli depositatl in un conto titoli (se non sona stati emessi dalla banca coinvoita nel Bail-in); le disponibilita dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza; i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali.
10 II Bail-in si può applicare a strumenti sottoscritti prima di gennalo 2016? Sì. In caso di crisi di una banca il Bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di questa data.