Il nuovo bonus vacanze: chi può ancora chiederlo

8 Giugno 2021

Sconti immediati e detrazioni per le famiglie, rimborsi ad alberghi e agenzie

Potranno spendere il “Bonus vacanze” fino al 31 dicembre 2021 tutti coloro che ne hanno fatto richiesta dal primo luglio fino al 31 dicembre dello scorso anno.
È questa la novità introdotta dal decreto legge numero 183 del 2020 poi convertito (con modificazioni) dalla legge numero 21 del 2021 che ha prolungato la validità della misura di sostegno.
CHE COS’È. Il “Bonus vacanze” previsto dal “Decreto Rilancio” offre un contributo da spendere per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia, ma anche per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator come introdotto dal decreto “Sostegni bis”.
A QUANTO AMMONTA. La misura di sostegno, riservata ai nuclei familiari con un Isee fino a 40mila euro, è modulata in base al numero dei componenti. Alle famiglie beneficiarie con un solo componente vengono assegnati 150 euro. Ammonta a 300 euro il voucher previsto per i nuclei composti da due persone. Mentre è fissato a 500 euro il tetto massimo concesso alle famiglie con tre o più persone.
COME FUNZIONA. La somma è erogata esclusivamente in forma digitale. Ogni bonus attribuito al nucleo familiare ritenuto idoneo è identificato da un codice univoco a cui sarà associato anche un QR code scaricabile su smartphone, da mostrare all’albergatore o al tour operator, unitamente al codice fiscale, solo al momento del pagamento del soggiorno oppure del servizio. Una volta utilizzato il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.
Per evitare che venga utilizzato per errore è importante sapere che il numero assegnato al bonus va comunicato solo al momento del pagamento, e non a conferma della prenotazione poiché si intenderebbe utilizzato anche in caso di mancata fruizione del soggiorno. Una volta utilizzato il bonus non potrà essere chiesto nuovamente. A tal proposito è importante ricordare che la somma può essere utilizzata da un solo componente del nucleo familiare anche diverso dalla persona che lo ha richiesto.
Il voucher, inoltre, deve necessariamente essere speso in un’unica soluzione a beneficio di una struttura turistica ricettiva presente sul territorio italiano (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed&breakfast) oppure di un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti sempre in ambito nazionale. Ciò vuol dire che non è frazionabile, e che quindi l’eventuale residuo viene azzerato automaticamente nel momento in cui se ne usufruisce.
IL RIMBORSO. Il “Bonus vacanze” è fruibile per l’80% sotto forma di sconto immediato per il pagamento dei servizi prestati, e per il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno tramite la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale. Allo stesso tempo lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore, all’agenzia di viaggi o al tour operator sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, mediante il modello F24 (con la risoluzione numero 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo 6915 da indicare nel modello F24 per usufruire del credito) o cedibile anche alla banca.
SI RIAPRONO I TERMINI? L’agevolazione lo scorso anno non ha avuto il successo previsto: le risorse stanziate per soddisfare oltre cinque milioni di domande sono state utilizzate per un terzo. C’è da aggiungere, però, che in questi mesi le regole alla base della misura sono state modificate più volte, allo scopo di renderla anche più appetibile. Per questo ci si aspettava una proroga anche per nuove domande. Proroga che però non è mai arrivata.
La conversione del testo potrebbe essere la prossima occasione per aggiustare il tiro in questa direzione e permettere a nuovi contribuenti di accedere al bonus vacanze 2021. Il Parlamento ha a disposizione sessanta giorni per trasformare in legge il Decreto Legge numero 73 del 25 maggio 2021, ma la nuova chance rischia di arrivare quando la maggior parte degli italiani avrà già prenotato le proprie vacanze estive. In caso di riapertura dei termini di domanda sono necessari un’identità digitale Spid o la carta d’identità elettronica.