Il Tar boccia gli operatori sanitari no vax

27 Gennaio 2022

PESCARA. Sconfitti gli operatori sanitari no vax, che avevano impugnato l’obbligo vaccinale imposto dal Governo al personale del settore della Salute. Il ricorso è stato infatti respinto dal...

PESCARA. Sconfitti gli operatori sanitari no vax, che avevano impugnato l’obbligo vaccinale imposto dal Governo al personale del settore della Salute.
Il ricorso è stato infatti respinto dal Tribunale amministrativo regionale di Milano con due sentenze-fotocopia che hanno chiuso, almeno per il momento, la battaglia legale di centinaia di medici, infermieri, tecnici specializzati e liberi professionisti lombardi non vaccinati, creando un precedente importante per tutti gli altri contenziosi che potrebbero nascere.
«L’indifferibile esigenza di affrontare l’emergenza sanitaria in atto e di predisporre idonei ed efficaci strumenti di contenimento dei contagi da Sars-Cov-2, nonché la necessità di consentire a tutti gli individui l’accesso alle cure sanitarie in condizioni di sicurezza e, in applicazione del principio solidaristico, di tutelare la salute individuale dei soggetti più fragili, per età o per pregresse patologie, giustificano il temporaneo sacrificio dell’autonomia decisionale degli esercenti le professioni sanitarie, in ordine alla somministrazione del vaccino», motivano i giudici del Tar milanese.
I no vax (sospesi dal proprio impiego nella Sanità) chiedevano l’annullamento degli inviti a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria e «il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione delle libertà di autodeterminazione e di esercizio dell’attività lavorativa», lamentando il presunto contrasto con alcuni articoli della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
I giudici hanno respinto le tesi, segnando anche princìpi destinati a fare giurisprudenza. Il primo: «Il personale sanitario, in ragione del contatto diretto con il paziente, è investito di una posizione di garanzia per il bene dell’incolumità fisica dello stesso, la quale è idonea a giustificare l’imposizione di un obbligo vaccinale settoriale». Il secondo: l’evocata “libertà di scienza” è riconosciuta «per le prestazioni che gli esercenti le professioni sanitarie ritengano di dover erogare ai pazienti a fini di cura», non certo «per tutelare il rispetto di una personale opinione scientifica del destinatario della cura». Con ogni probabilità, i no vax presenteranno appello al Consiglio di Stato.(u.c.)