Il Tar boccia gli operatori sanitari no vax

PESCARA. Sconfitti gli operatori sanitari no vax, che avevano impugnato l’obbligo vaccinale imposto dal Governo al personale del settore della Salute. Il ricorso è stato infatti respinto dal...
PESCARA. Sconfitti gli operatori sanitari no vax, che avevano impugnato l’obbligo vaccinale imposto dal Governo al personale del settore della Salute.
Il ricorso è stato infatti respinto dal Tribunale amministrativo regionale di Milano con due sentenze-fotocopia che hanno chiuso, almeno per il momento, la battaglia legale di centinaia di medici, infermieri, tecnici specializzati e liberi professionisti lombardi non vaccinati, creando un precedente importante per tutti gli altri contenziosi che potrebbero nascere.
«L’indifferibile esigenza di affrontare l’emergenza sanitaria in atto e di predisporre idonei ed efficaci strumenti di contenimento dei contagi da Sars-Cov-2, nonché la necessità di consentire a tutti gli individui l’accesso alle cure sanitarie in condizioni di sicurezza e, in applicazione del principio solidaristico, di tutelare la salute individuale dei soggetti più fragili, per età o per pregresse patologie, giustificano il temporaneo sacrificio dell’autonomia decisionale degli esercenti le professioni sanitarie, in ordine alla somministrazione del vaccino», motivano i giudici del Tar milanese.
I no vax (sospesi dal proprio impiego nella Sanità) chiedevano l’annullamento degli inviti a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria e «il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione delle libertà di autodeterminazione e di esercizio dell’attività lavorativa», lamentando il presunto contrasto con alcuni articoli della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
I giudici hanno respinto le tesi, segnando anche princìpi destinati a fare giurisprudenza. Il primo: «Il personale sanitario, in ragione del contatto diretto con il paziente, è investito di una posizione di garanzia per il bene dell’incolumità fisica dello stesso, la quale è idonea a giustificare l’imposizione di un obbligo vaccinale settoriale». Il secondo: l’evocata “libertà di scienza” è riconosciuta «per le prestazioni che gli esercenti le professioni sanitarie ritengano di dover erogare ai pazienti a fini di cura», non certo «per tutelare il rispetto di una personale opinione scientifica del destinatario della cura». Con ogni probabilità, i no vax presenteranno appello al Consiglio di Stato.(u.c.)

