Imu, Tari, bollo auto Come evitare multe

8 Giugno 2021

Tasse e more: dopo quanto tempo scatta la prescrizione

Decorsi i termini di prescrizione, le tasse locali possono non essere pagate. L’Imu, l’imposta municipale unica, la Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani, e il bollo auto hanno precisi termini di scadenza, oltre i quali non sono più dovuti. Oltre ai tributi erariali, di competenza dello Stato, il cui accertamento compete all’Agenzia delle Entrate, l’ordinamento tributario italiano prevede anche tributi di competenza delle amministrazioni locali. In particolare, i Comuni sono legittimati ad accertare e riscuotere l’Imu e la Tari, mentre la Regione ha facoltà di verificare il regolare pagamento della tassa automobilistica, il cosiddetto bollo auto, ed effettuare i dovuti controlli.
Ma ci sono delle eccezioni in cui il cittadino può evitare l’esborso di quanto richiesto, impugnando l'atto di accertamento e facendo ricorso alla Commissione tributaria. Tutto sta a tenere d'occhio le date.
TEMPI DI ACCERTAMENTO. Anche per l’Imposta municipale e la tassa sui rifiuti è previsto un termine di prescrizione entro il quale devono essere accertati e riscossi dagli enti locali competenti per evitare la prescrizione. Ma dopo quanto tempo si annullano Imu e Tari? Va chiarito che queste tasse sono imposte comunali il cui prelievo finisce direttamente nelle casse dei comuni.
Gli enti locali hanno due strade a disposizione per recuperare le somme non versate dai contribuenti: possono svolgere il procedimento di accertamento e riscossione dell’imposta municipale unica e della tassa sui rifiuti in maniera autonoma, provvedendo a notificare ai cittadini morosi gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni fiscali o, in alternativa, possono affidare tale servizio a società terze che operano da intermediario tra l’ente e il contribuente.
MANCATI VERSAMENTI. L’articolo 1 della Legge numero 296 del 27 dicembre 2006 stabilisce che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
PRESCRIZIONE A 5 ANNI. Da questa norma emerge chiaramente che il termine di prescrizione dei tributi locali è di cinque anni. L’articolo 2948 del codice civile, che disciplina l’istituto della prescrizione, stabilisce che «il termine per recuperare il credito è limitato a cinque anni per i pagamenti versati annualmente o a cadenza più breve, quindi rientrano in questa fattispecie normativa tutte le entrate locali versate periodicamente, comprese l’Imu e la Tari, che sono imposte richieste annualmente dai comuni ai cittadini. Per fare un esempio, al contribuente che non versa l’Imu e la Tari relative all’anno 2021 potrà essere richiesta il pagamento, mediante notifica di un avviso di accertamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata registrata la violazione, quindi entro il 31 dicembre 2026. Trascorso tale termine, le somme dovute non potranno più essere recuperate.
CARTELLE ESATTORIALI. Lo stesso principio vale anche per la notifica delle cartelle esattoriali che possono far riferimento ad omesse o errate dichiarazioni o a versamenti parziali o effettuati in ritardo rispetto alla scadenza. Infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, l’ente comunale o una società di riscossione che agisce per conto di quest’ultimo, per non incorrere nella prescrizione del tributo, ha cinque anni di tempo per notificare al contribuente della cartella esattoriale, con la richiesta di pagamento del tributo locale non versato, a cui si aggiunge la maggiorazione relativa alle sanzioni e agli interessi.
BOLLI AUTO. Anche il bollo auto rientra tra le tasse, in questo caso riscosse dalla Regione, che possono incorrere nella prescrizione, se richieste tardivamente: per la notifica della cartella esattoriale valgono, infatti, gli stessi princìpi illustrati finora. La procedura è il seguente: dopo la notifica dell’avviso di accertamento la Regione, o una società di riscossione che agisce per conto di quest’ultima, per non far prescrivere il tributo, ha tre anni di tempo per notificare al contribuente la cartella esattoriale con la richiesta di pagamento del bollo auto non versato, maggiorato di sanzioni e interessi. Scaduti i cinque anni, il versamento da effettuare può considerarsi prescritto.
COSA FARE. Se al contribuente viene notificato un avviso di accertamento dopo cinque anni dall’anno d’imposta relativo all’Imu o alla Tari, oppure dopo tre anni dall’anno di imposta relativo al bollo auto, per far valere la prescrizione deve impugnare l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni. In caso contrario, l’atto impositivo diventa definitivo, nonostante sia illegittimo, e non più impugnabile. Prima di presentare il ricorso, il contribuente può anche presentare un’istanza di autotutela per richiedere all’ente impositore l’annullamento dell’atto, ritenuto totalmente o parzialmente illegittimo. L’autotutela può essere esercitata a seguito di richiesta del contribuente o d’ufficio, sia in pendenza del giudizio, sia dopo che l’atto è divenuto definitivo per la mancata impugnazione e può riguardare qualsiasi atto impositivo emesso dalla Pubblica amministrazione.