Invalidi, diventa più semplice avere trattamenti e pensioni

PESCARA. Numerose le novità per il 2023 che riguardano i trattamenti assistenziali e le pensioni per coloro che hanno una capacità lavorativa ridotta parzialmente o totalmente. La novità più recente...
PESCARA. Numerose le novità per il 2023 che riguardano i trattamenti assistenziali e le pensioni per coloro che hanno una capacità lavorativa ridotta parzialmente o totalmente. La novità più recente sul fronte della richiesta della prestazione è quella che riguarda i minori già titolari di assegno di invalidità che, al compimento della maggiore età, non hanno più bisogno di presentare una nuova domanda né di sottoporsi ad accertamento sanitario ma continuano senza interruzioni a percepire il trattamento.
L’Inps prevede infatti che, 6 mesi prima del diciottesimo compleanno, i titolari di assegno di invalidità, pensione civile di inabilità, pensione per cecità civile e sordità, vengano informati della necessità di compilare il modello AP70.
Il modulo, necessario per autocertificare i propri dati socioeconomici, deve essere trasmesso attraverso l’area riservata del sito www.inps.it e consente di continuare a percepire la prestazione economica senza interruzione o ulteriori adempimenti. Un’altra importante novità riguarda la semplificazione dell’iter di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap presso le commissioni Asl.
Introdotta durante il periodo Covid, per continuare ad accertare le invalidità nonostante le restrizioni, e mantenuta anche successivamente, la procedura semplificata consente alle commissioni di riconoscere gli stati invalidanti, dopo la prima istanza o in caso di revisione, solo con l’invio telematico della documentazione medica che attesta lo stato di salute. L’Inps prevede infatti la redazione di un verbale esclusivamente dietro presentazione del certificato medico purché quest’ultimo consenta alla commissione una valutazione obiettiva.
La visita medica resta necessaria se i documenti trasmessi dall’interessato non consentono di definire un quadro clinico sufficientemente chiaro. La procedura si applica ai casi di prima domanda o di richiesta di aggravamento, se è l’Inps a procedere direttamente, sulla base di una convenzione con la Asl. La documentazione costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. E dev’essere trasmessa esclusivamente on line, tramite la piattaforma dedicata sul sito dell’istituto. Infine, sono state introdotte modalità semplificate per Patronati e associazioni che rappresentano persone con disabilità.
Questi possono presentare le domande di invalidità per i loro assistiti on line e contestualmente richiedere il pagamento dell’indennità di frequenza dei minori. Alle novità procedurali si aggiungono quelle introdotte dalla Legge di Bilancio sulla rivalutazione degli assegni. La perequazione definitiva per il 2022 e previsionale per il 2023 è stata estesa, oltre che a tutte le pensioni e agli assegni sociali, anche alle pensioni e agli assegni di mutilati, invalidi civili, ciechi e sordomuti. Le prestazioni per invalidi civili e i sordomuti e ciechi parziali aumentano nel 2023 da 292,55 a 313,91 euro (reddito annuo 17.920 euro), quelle per i ciechi parziali, arrivano 217,64 euro (5.391,88 euro), mentre i ciechi totali arrivano a percepire fino a 339,48 euro (17.920 euro).
Restano invariati i requisiti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile: riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99 per cento; nel caso di capacità lavorativa ridotta del 100 per cento, si ha diritto alla pensione di inabilità di 313,91 euro, concessa entro il limite di reddito di 17.920,00 euro fino all’età di 65 anni e sette mesi; cittadinanza italiana o comunitaria (ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini extra UE legalmente soggiornanti); età compresa tra i 18 e i 67 anni (dopo i 67 anni si trasforma in assegno sociale); e infinerispetto dei limiti di reddito previsti dalla legge (che per gli invalidi civili parziali è pari a 5.391,88 euro), cumulando a tal fine i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. (u.c.)

