Rapina con il casco sulla riviera, la baby gang aveva già colpito: «Aggressioni continue e violente»

10 Giugno 2026

Nelle carte dell’accusa il profilo delinquenziale dei tre minori pescaresi: «Dinamica chiara». E il giudice motiva così il carcere: «Comune costante dedizione ad attività criminali a scopo di lucro»

PESCARA. Il procuratore del tribunale dei minori dell'Aquila, David Mancini, che ha richiesto gli arresti dei tre giovanissimi rapinatori della riviera di Pescara, e il gip dei minori, Roberto Ferrari, che ha disposto la custodia in carcere dei tre (tre minori di 14, 16 e 17 anni), parlano la stessa lingua. Nella richiesta di misura cautelare, Mancini, dopo aver tratteggiato la personalità degli indagati ed elencato i diversi «molteplici procedimenti e provvedimenti per reati contro il patrimonio e contro le persone, effettuato anche con l'uso delle armi», scrive: «La dinamica è chiara. I tre arrestati individuano le loro vittime, le aggrediscono con pervicacia e tendono allo strappo violento della catenina indossata dalla persona offesa (anche lui minore che era in compagnia di due suoi amici il 5 giugno scorso lungo la riviera intorno alle 16). Trattasi di rapina e non di mero furto con strappo vista l’azione violenta preventiva (uso del casco) e successiva (schiaffi all’amico della vittima mossosi in suo aiuto)».

Per il procuratore non ci sono dubbi viste le immagini di videosorveglianza (telecamere «meritoriamente disseminate con intelligente frequenza sul territorio comunale e che in più di una occasione si rivelano utili», scrive il pm), la dettagliata denuncia della vittima, le testimonianze di chi era presenta al fatto. E chiude la sua richiesta affermando che «è necessario preservare la comunità dalle aggressioni continue e violente poste in essere dai soggetti arrestati». E il gip non è da meno nello spiegare il perché della detenzione in carcere del terzetto. «Occorre tenere in debito conto la potenza del legame di gruppo», scrive il giudice Ferrari, «tipica dell’età adolescenziale, nel caso di specie consolidato dalla comune costante dedizione ad attività criminali a scopo di lucro; età nella quale, spesso, l’ordinamento giuridico cui si ritiene essere vincolati è quello dettato dalle regole di branco. In tali condizioni si deve ritenere che una risposta giudiziaria eccessivamente blanda, ove posta in relazione alla giovane età degli indagati e alla correlata inesperienza, potrebbe avere effetti estremamente perniciosi sul processo volitivo, consolidando la sensazione della prevalenza di quell’ordinamento su quello statuale».

Il giudice va ancora più a fondo quando rammenta «lo stretto e inscindibile legame tra funzione preventiva e rieducativa» delle misure cautelari per i minorenni, evidenziando «l’irrisoria efficacia in età adolescenziale della mera prospettazione delle conseguenze (in cui si risolvono le restanti misure cautelari), che non sia convalidata dalla diretta esperienza della loro percezione. Ne consegue che, anche al fine di soddisfare il diritto dell’imputato all’educazione, non potrebbe essere in alcun modo consentito privarlo della preziosa e insostituibile occasione correttiva e formativa rappresentata dall’esperienza carceraria». Quindi, unico strumento possibile, secondo il giudice, è la detenzione nel carcere minorile Ipm dell’Aquila, dove i tre sono ora ristretti.

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