La decisione finale ad aprile 2015, tutti i precedenti aiutano i prof

14 Ottobre 2014

La decisione con cui il Tar di Pescara (presidente Michele Eliantonio, consiglieri Dino Nazzaro e Massimiliano Balloriani) ha accolto la domanda di sospensione del professor Sandro Ranellucci, ha due...

La decisione con cui il Tar di Pescara (presidente Michele Eliantonio, consiglieri Dino Nazzaro e Massimiliano Balloriani) ha accolto la domanda di sospensione del professor Sandro Ranellucci, ha due precedenti sentenze di merito importanti e recenti. Nel corso del 2013, i giudici amministrativi per due volte si sono pronunciati a favore dei prof annullando i decreti con cui il rettore disponeva lo stop dal servizio per sopraggiunti limiti di età. Nel primo caso, il docente, nominato “professore associato non confermato” l’8 aprile 2005 e, successivamente, “professore associato confermato” il 10 luglio 2009, nell’ottobre del 2008 aveva chiesto di restare al lavoro fino al termine dell’anno accademico successivo al 70esimo anno di età. Anche in quel caso, l’università aveva provato a fissare il limite per l’età pensionabile a 68 anni. Il secondo caso aveva invece riguardato una docente, per la quale nell’aprile del 2012 l’università aveva dichiarato la cessazione dal servizio. Stesse motivazioni alla base e stessa sentenza, che dava ragione alla prof perché la legge Moratti (l’articolo 1 della 230 del 2005), norma speciale dettata proprio per unificare il regime di collocamento a riposo dei prof ordinari e di quelli associati, fissava il tetto dei 70 anni.