La punizione della Chiesa non basta

Ecco perché i giudici hanno respinto la tesi difensiva del “ne bis in idem”
PESCARA. Il principio del ne bis in idem sollevato dalla difesa di don Vito Cantò, e cioè il fatto che non si può venire giudicati due volte per lo stesso reato, non ha trovato concorde neppure il collegio giudicante che ha condannato il parroco per violenza sessuale, dopo la sentenza di condanna del tribunale ecclesiastico.
Gli avvocati Giuliano Milia e Teresa Pierfelice, avevano proposto questa stessa eccezione fin dall'udienza preliminare ricevendo un diniego dal gup, confermato poi dalla sentenza di inammissibilità della Cassazione cui avevano fatto ricorso. Anche il collegio giudicante di Pescara ha dunque rigettato questa eccezione, spiegando dettagliatamente il perché: andando a scomodare i rapporti tra Stato italiano, Chiesa e Unione europea. Spartiacque nella decisione è stato l'articolo 11 del codice penale che prevede che, in ipotesi di reati commessi nello Stato, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero. Il collegio stabilisce in sentenza che il principio del ne bis in idem rappresenta «un principio solo tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale, che non può considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». E quindi, nei casi in cui manchi una convenzione depositata o ratificata fra gli Stati interessati, questo principio è recessivo dove viene ravvisata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Per cui, in mancanza di accordi idonei a derogare alla disciplina dell'articolo 11, «la cui legittimità costituzionale è stata ripetutamente affermata dalla Consulta, un processo celebrato nei confronti di un cittadino o di straniero in uno Stato con cui non vigono accordi in tal senso, non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il divieto di secondo giudizio un principio generale del diritto sovranazionale, e come tale applicabile nell'ordinamento interno». E i giudici aggiungono che la «Santa Sede, pur universalmente riconosciuta quale soggetto di diritto internazionale, è solo un osservatore permanente in varie organizzazioni internazionali, ma non è Stato membro dell'Unione europea». E anche dal Trattato Lateranense «non emergono accordi derogatori alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana». Non solo, ma per i giudici pescaresi si tratta, nel caso specifico, di «procedimenti che perseguono finalità sociali differenti, attenendo la sanzione del diritto canonico alla permanenza dello stato clericale e alla tutela della comunità cattolica», prevedendo trattamenti sanzionatori non equiparabili in termini di afflittività, gravità edittale e cogenza».
La residenza Monte Tabor a Roma, dove attualmente risiede don Vito e dove sta scontando 5 anni di preghiera (non potrà avvicinare minorenni né celebrare messa se non insieme ad altro prelato), «non sembra avere le caratteristiche di un istituto statale di pena e comunque l'esecuzione è collegata all’accettazione delle regole e percorsi psicoterapeutici da parte del condannato e soprattutto alla volontaria permanenza dello Stato clericale». (m.cir.)

