Lavoratori privati o pubblici: guida per i congedi familiari
Riconosciuti a uno soltanto dei genitori e per figli sotto ai 12 anni, non ci sono limiti d’età per i disabili Il permesso indennizzato può essere continuativo o frazionato ma non deve superare i 15 giorni
Congedo familiare e permessi indennizzati per l’emergenza Covid-19, ecco come ottenerli. L’Inps ha fornito tutte le indicazioni per presentare domanda e accedere ai benefici, sulla base del Decreto legge numero 18 del 2020, che prevede la possibilità di usufruire di uno specifico congedo, continuativo o frazionato ma non superiore a quindici giorni, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. La fruizione del congedo è riconosciuta, alternativamente, ad uno solo dei genitori per nucleo familiare e per i figli di età non superiore ai 12 anni.
La condizione posta per accedere alla misura prevista dal governo, visto il periodo prolungato di sospensione dell’attività nelle scuole e negli asili d’infanzia, è che in famiglia non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Il coniuge, inoltre, non deve risultare disoccupato oppure non lavoratore.
Il congedo abbraccia diverse categorie: dipendenti del settore privato, del settore pubblico, lavoratori iscritti alla gestione separata e autonomi iscritti all’Inps e infine i genitori di ragazzi con disabilità. In questo caso, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo Covid-19, anche in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda sulla piattaforma telematica dell’Inps.
La condizione posta per accedere alla misura prevista dal governo, visto il periodo prolungato di sospensione dell’attività nelle scuole e negli asili d’infanzia, è che in famiglia non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Il coniuge, inoltre, non deve risultare disoccupato oppure non lavoratore.
Il congedo abbraccia diverse categorie: dipendenti del settore privato, del settore pubblico, lavoratori iscritti alla gestione separata e autonomi iscritti all’Inps e infine i genitori di ragazzi con disabilità. In questo caso, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo Covid-19, anche in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda sulla piattaforma telematica dell’Inps.