Lavori in casa: diventa più facile avere i bonus

30 Luglio 2021

Le novità del Superbonus 110%: snellite le procedure per l’avvio dei cantieri Basterà inviare al Comune un modulo di comunicazione firmato dal tecnico

Importanti novità per il Superbonus 110%. La prima viene dal decreto Semplificazioni, appena approvato in via definitiva al Senato. Si snelliscono infatti in maniera radicale le procedure per l’avvio dei lavori. Per tutte le opere previste dalla misura, con l’eccezione di quelle consistenti nella demolizione e ricostruzione di un edificio, basterà inviare al comune un modulo ad hoc di Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (in gergo tecnico Cila), senza l’attestazione di stato legittimo.
La seconda novità è che saranno prorogati, per tutto il 2022, sia la detrazione Irpef che lo sconto in fattura e la cessione del credito. La rassicurazione arriva direttamente dal Governo, anche se, affinché la proroga venga introdotta formalmente, bisognerà attendere, la prossima manovra di bilancio.
CILA: COME FUNZIONA. L’attestazione di stato legittimo è uno dei principali ostacoli, se non il principale, all’avvio delle opere del Superbonus, perché richiede la documentazione riguardante la regolarità urbanistica sia dell’edificio sia delle singole unità immobiliari e spesso si dimostra molto difficile da ottenere soprattutto per gli edifici più vecchi. Con la novità introdotta dal dl Semplificazioni, il tecnico incaricato della redazione della Cila dovrà semplicemente indicare gli estremi del titolo abilitativo in virtù del quale si è potuto costruire l’immobile, se l’edificazione è avvenuta a partire dal 1 settembre 1967, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l’obbligo della licenza edilizia in tutto il territorio nazionale.
Se l’edificazione, invece, è antecedente a quella data, basterà segnalarlo. Le opere potranno essere descritte in maniera sintetica senza allegare prospetti e, nel caso di varianti effettuate in corso d’opera, sarà sufficiente comunicarle a fine lavori. Il modulo per la Cila superbonus sarà unico e valido per tutta Italia: si eviteranno così le complicazioni presenti nella Cila standard, la cui modulistica cambia a seconda delle regioni perché sono diverse le normative di riferimento.
LE SCADENZE. Il quadro delle scadenze relative al Superbonus 110%, al momento, è il seguente: 30 giugno 2023, per gli istituti case popolari (Ater), che potranno però far slittare la scadenza a fine anno, cioè al 31 dicembre 2023, se avranno effettuato almeno il 60% degli interventi edilizi programmati entro il termine fissato a giugno; 31 dicembre 2022, per gli edifici condominiali ai quali non è più richiesto di dover dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori del 60%; 30 giugno 2022, per gli edifici unifamiliari; 30 giugno 2022, per gli edifici condominiali che hanno un unico proprietario e sono composti massimo da quattro unità immobiliari.
Scadenza che, anche in questo caso, può essere spostata al 31 dicembre 2022, se entro fine giugno sarà stato realizzato il 60% dei lavori.
LE PROROGHE. Come detto in apertura, tuttavia, la volontà del governo è di disporre una proroga generalizzata per tutto il 2022 per tutte le tipologie di edifici e di permettere di continuare a usufruire della misura in ogni suo aspetto.
Sarà cioè possibile non solo usare la detrazione Irpef, ma anche lo sconto in fattura e la cessione del credito.
LE TRE OPZIONI. Il Superbonus, va ricordato, è una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.
Chi sceglie di usare la detrazione Irpef deve pagare il totale dei costi dell’intervento edilizio per poi ricevere indietro il 110% di quanto speso, attraverso uno sconto annuale sulle tasse da pagare che durerà cinque anni. Lo sconto in fattura è invece vincolato alla disponibilità della ditta ad anticipare i costi. Con questa opzione le spese vengono anticipate dall’impresa, che poi chiede la restituzione del 110% mediante un credito d’imposta.
La cessione del credito, infine, consiste nel cedere, appunto, il proprio credito con lo Stato a una banca, un istituto finanziario o di credito. Può essere richiesta sia dal proprietario dell’immobile, cioè il beneficiario del Superbonus 110%, che dalla ditta che ha in carico i lavori se anticipa i costi.
LAVORI AMMESSI. Il regolamento del Superbonus distingue tra lavori trainanti e lavori trainati.
I primi sono gli interventi principali (adeguamento sismico, cappotto termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento), dei quali almeno uno deve essere realizzato, perché si possa avere diritto anche ai finanziamenti per alcuni lavori aggiuntivi (trainati). Questi ultimi sono molteplici: sostituzione degli infissi, abbattimento delle barriere architettoniche, installazione di pannelli fotovoltaici e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
LE ALTRE NOVITÀ. Oltre alla nuova Cila, il decreto Semplificazioni ha introdotto delle novità anche per il cappotto termico, il cordolo anti-sismico e i pannelli fotovoltaici.
Il cappotto e il cordolo potranno andare in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge. Riguardo ai tetti fotovoltaici, è stato chiarito che si potranno installare i pannelli anche nei centri storici. Nello specifico i pannelli potranno essere disposti nelle Zone A che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, che non snaturino il paesaggio. Un'ulteriore semplificazione riguarda anche i casi di violazione.
Quelle “meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo” non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Invece nel caso di violazioni rilevanti ai fini delle erogazioni degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità o omissione.
Altra novità è che chi acquista un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione al 110% avrà 30 mesi e non più 18 per stabilire la propria residenza nel Comune dell'immobile e pagare l'imposta di registro ridotta del 2 per cento.