Lavoro gratis invece della multa

30 Dicembre 2010

A Torre si sconta con la fatica il superamento del tasso alcolico

TORRE DE’ PASSERI. Chi infrange il codice della strada mettendosi alla guida dopo aver bevuto alcolici oltre il limite consentito può scontare la pena, che sia la pesante multa fino alla detenzione nei casi più gravi, facendo lavori al servizio della comunità torrese. Lo sancisce una delibera della giunta comunale di Torre che recepisce quanto previsto dalla norma in materia. Il soggetto condannato che intenda usufruire di questa possibilità dovrà farne richiesta al giudice di pace e potrà prestare, a titolo gratuito, la propria opera in campi di pubblica utilità per enti statali, provinciali, comunali e organizzazioni di volontariato o in centri specializzati nella lotta alle dipendenze.

Il Comune di Torre è tra i primi in Abruzzo a dare la propria disponibilità in questo senso. L’iniziativa è stata del consigliere con delega a Ordine pubblico, Sicurezza stradale e Polizia municipale, Luca Di Carlo, secondo il quale «anche altri comuni dovrebbero presto seguire il nostro esempio, teso a rendere un servizio sociale di grande utilità e di educazione sociale. Il  condannato infatti svolgerà lavori di pubblica utilità», sottolinea Di Carlo, «nel settore della sicurezza stradale di cui lui ha infranto le norme. Per lui si tratta di un apprendistato sul campo oltre che di rendere un servizio alla comunità. Inoltre, con l’accettazione di queste misure  altrernative previste dalla legge, sostituirà le pene detentive e pecuniarie che sicuramente sono più pesanti».

Questa possibilità viene offerta a soggetti controllati dalla forze di pubblica sicurezza e  sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e, soprattutto, che non  abbiamo causato incidenti. La legge specifica che il «lavoro di pubblica utilità non può essere  inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi. L’attività deve essere svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 6 ore di lavoro  settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle 6 ore  settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le 8 ore e ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di 2 ore di lavoro».

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