Ma con la riforma Fornero addio anzianità

Gli interventi legislativi dal 1995 al 2011 hanno alzato l’asticella dei requisiti fino ad abolire le quote
PESCARA. Il sogno della baby pensione è finito da tempo. E anche quella della più normale pensione d’anzianità. Semmai oggi il rischio è l’opposto: cioè quello di un progressivo allontanamento nel tempo dell’età pensionabile soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.
La baby pensione è stata ridimensionata nel 1992 e poi abolita definitivamente dalla riforma Dini el 1995. Fino al 31 dicembre 2007 si accedeva alla pensione di anzianità (quindi anticipata rispeto ai limiti di età che garantiscono la pensione di vecchiaia), con 57 anni di età e 35 anni di contributi. Nel 2008, bocciato lo scalone che prevedeva l'età minima a 60 anni, furono introdotte le quote. Nel 2011 si accedeva alla pensione con quota 96: 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi più il resto che serviva a raggiungere la quota. Nel 2010 è stata introdotta la finestra mobile: dalla data di raggiungimento dei requisiti si arrivava alla pensione dopo 12/18 mesi. Con la riforma Monti-Fornero la pensione di anzianità è stata accantonata e si parla ormai solo di pensione anticipata (anche se l’anzianità è stata mantenuta per chi ha raggiunto i requisiti al 31 dicembre 2011), che però è diventata un miraggio per chi ha cominciato a lavorare da poco. Indipendentemente dall'età anagrafica nel triennio 2016/2018 per anticipare l’età pensionabile sono richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori.
Ora, a decorrere dal 1° maggio 2017, il governo Renzi con la legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) per i lavoratori precoci. Cioè sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che appartengano a determinate categorie (disoccupati a seguito di licenziamento, invalidi con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti, addetti a lavori gravosi).
Il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è comunque soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e l'agevolazione è fruibile entro un determinato vincolo di bilancio annuo. Dunque anche in questo caso la situazione è precaria e destinata a mutare.

