Maternità e sostegno al reddito, le novità

16 Maggio 2019

Procedure telematiche per la richiesta degli assegni familiari. Modifiche al testo unico sul congedo dopo il parto

PESCARA. Dal 1° aprile scorso l’assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricolo deve essere richiesto all’Inps esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio online. Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti), che continueranno a presentare la domanda al proprio datore di lavoro attraverso il modello cartaceo.
Per gli impiegati del settore agricolo, invece, valgono le nuove disposizioni descritte nella circolare. Sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
L’Inps ha fornito ulteriori istruzioni operative e procedurali in una nota dell’8 maggio scorso, nel quale si spiega, tra l’altro, che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro.
Il messaggio informa anche il lavoratore che l’esito della domanda da lui presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda”, all’interno dell’area riservata. In caso di esito positivo, il dipendente dovrà comunicarlo al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli assegni attraverso un’apposita applicazione. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di respingimento della richiesta.
L’esito sarà visibile, sempre con le stesse modalità, anche ai patronati che, su delega del cittadino hanno provveduto a inviare le domande di assegno per il nucleo familiare.
VARIAZIONE NUCLEO. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare in un periodo già richiesto, o in caso di modifica delle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli di reddito, il lavoratore interessato dovrà presentare all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse.
Per il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’assegno che presenta domanda, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, è necessario presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. (g.b.)