Obblighi per i prof, il ministero fa chiarezza

La risposta ai dubbi sull’obbligo vaccinale: dalla sospensione alle scadenze per mettersi in regola
PESCARA. Il ministero dell’Istruzione fa chiarezza sull’obbligo vaccinale al personale scolastico, sulla sospensione per i docenti e sul super Green pass. Dal 15 dicembre tutti i docenti, i dirigenti, i collaboratori scolastici e gli amministrativi dovranno infatti sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. O meglio: se non lo hanno fatto prima, dovranno avviare il percorso vaccinale. E dovranno ricevere anche la terza dose, da effettuare entro la scadenza del Green pass.
Il decreto che introduce l’obbligo offre tre possibilità a chi non si è vaccinato. La prima: avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose. La seconda: attendere l’invito da parte del dirigente scolastico a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, il differimento – ad esempio per i guariti ancora in periodo di validità del certificato – o l’esenzione della stessa. La terza: non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall’attività lavorativa.
Quindi le risposte degli esperti ai quesiti degli insegnanti. Il primo: cosa accadrà a un docente non vaccinato e che non ha intenzione di farlo? La risposta: «A partire dal prossimo 15 dicembre verrà controllato il super green pass obbligatorio per svolgere l’attività lavorativa a scuola. Chi è sprovvisto di vaccino, se non regolarizzerà la sua posizione, sarà sospeso fino a quando non avvierà l’iter vaccinale. Seguiranno certamente note applicative di tale norma di legge».
Il secondo quesito: a un docente in congedo straordinario retribuito non vaccinato verrà sospeso lo stipendio dal 15 dicembre? La risposta: «Il decreto legge estende l’obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico, ma in più passaggi lo riferisce allo svolgimento dell’attività lavorativa, lasciando intendere che, chi non svolge l’attività lavorativa, come chi si trova in congedo straordinario, possa non essere sospeso. Attendiamo le note applicative per conoscere nel dettaglio come l’Amministrazione opererà con i dipendenti che si trovano in congedo straordinario, in malattia o in qualsiasi altra situazione di congedo retribuito».
Il terzo quesito: la sospensione dello stipendio comporta anche la sospensione del punteggio per un docente precario con incarico annuale e non vaccinato? La risposta: «Al massimo la sospensione dal servizio potrà durare per un periodo massimo di 6 mesi e verrà interrotta nel momento che il docente comunica l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, nel periodo di sospensione dello stipendio e del servizio il punteggio per le graduatorie GaE, Gps o Gi non potrà essere valutato. (m.d.n.)

