Omicidio Alina Cozac, c’è il ricorso della Procura: «L’ha stretta al collo per ucciderla»

21 Febbraio 2026

Il procuratore Bellelli e l’aggiunto Mantini: «È un femminicidio». Il movente? Lei voleva andare via. E contro la sentenza che condanna De Martinis a 18 anni: «Infarcita di giudizi contro la vittima»

PESCARA. «L’aver ricostruito il materiale istruttorio in modo tale da escludere la sussistenza di una relazione in crisi tra imputato e vittima, riabilitandola come rapporto alla pari, non sbilanciato, ma addirittura caratterizzato dallo strapotere di Alina Cozac, risulta paradossalmente necessario per la Corte al fine di addivenire a rafforzare una prospettazione erronea e peculiarmente originale: la ricostruzione del dolo preterintenzionale dell’omicidio». Il procuratore Giuseppe Bellelli e l’aggiunto Anna Rita Mantini non usano mezzi termini nel ricorso in appello contro la sentenza con cui la Corte d'Assise di Chieti ha condannato Mirko De Martinis a 18 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, invece che all’ergastolo per omicidio volontario come da conclusioni della pubblica accusa.

«È STATO UN FEMMINICIDIO»

Per la procura si tratta di un femminicidio a tutti gli effetti: lei che lo vuole lasciare, lui che non lo accetta. «La Corte arriverà a sostenere che l’aver attinto una donna al collo, durante la notte, mentre la vittima era coricata nel suo letto, fino a cagionarle esiti mortali di lesioni da asfissia emorragica, sia stata un’azione violenta, pure sconsiderata (...meno male...!!!), ma non consumata con il dolo diretto o eventuale teso a cagionare la morte. Si voleva aliunde recare dolore o forse solo lesioni...ma non uccidere. Un tragico errore insomma!! Senza alcuna concreta accettazione del rischio di causazione dell’evento maggiore. Tale conclusione viene addotta dal giudice partendo dall’insussistenza del movente».

TESTIMONI non considerati

Un durissimo ricorso in appello con il quale i magistrati pescaresi contestano all’origine le motivazioni della Corte (presidente Guido Campli, giudice estensore Luca De Ninis), anche in relazione alle valutazioni “interessate” praticamente di tutti i testimoni dell’accusa che non sono stati presi in considerazione, ad eccezione della «sedicente psicologa Joelle Pascale, unica teste attendibile per la Corte nonostante la sua franca e dichiarata vicinanza all’imputato: lo conforta, gli dà consigli, condivide i giudizi (negativi) sugli inquirenti...un testimone che addirittura indirizza le possibili indagini difensive del De Martinis». Mentre, al contrario, tutta la famiglia della vittima, i suoi amici, vengono considerati testi “interessati” e quindi inattendibili senza che ci sia un fondamento.

IL FATTO

La morte di Alina sopraggiunge nella notte tra il 22 e il 23 giugno del 2023 nella casa di Spoltore che la vittima condivideva con il compagno da 16 anni. L’uomo, alle 4 del mattino, chiama il 118 per un malore della donna (salvo poi sostenere al processo che a causare quelle lesioni al collo potevano essere stati i soccorritori nell’eseguire le manovre rianimatorie) e soltanto dopo l’autopsia, eseguita dal medico legale Ildo Polidoro, emergono quei segni di soffocamento sul collo della donna che fanno prendere all’inchiesta la via dell’omicidio, tanto che la procura affida un incarico a un pool di esperti di fama che confermano la morte per asfissia meccanica: qualcuno ha premuto sul collo della donna, forse con un avambraccio, causandone il soffocamento. Ma nell'ora della morte in casa non vi era altri che l’imputato.

LE LESIONI

«L’iniziativa di richiesta di soccorsi», si legge nel ricorso della procura, «era doverosa proprio nel momento in cui l’imputato si rese conto del fatto che avrebbe comunque dovuto fronteggiare quanto aveva causato per essere l’unica persona presente in casa quella notte, mentre la sua ex compagna moriva». «Lo sforzo del giudicante per trarre l’esistenza del dolo misto a colpa, o senza l’accettazione del rischio concreto della morte, in capo all’imputato è ulteriormente ancorato, in modo originale e gravemente scorretto, dalle descritte caratteristiche delle lesioni riportate dalla vittima sull'osso ioide, struttura posta alla base del collo». Per la Corte si produsse soltanto una lieve diastasi e minima sublussazione, «non già una frattura franca». Da qui l’esclusione di una azione violenta sintomatica del dolo di omicidio. «Come dire: volevo colpire la mia compagna, le ho usato violenza ma, rompendole lievemente il collo, non ho accettato il rischio di cagionarle la morte», scrivono i magistrati. Per la procura, la Corte «attribuisce peculiare apprezzamento al breve tempo che l’imputato avrebbe impiegato per comprimere il collo della vittima. Si giungeva al risultato valutativo difficile anche da esporre, ossia che la presa al collo che ha cagionato asfissia sia stata impressa solo al fine di provocare dolore non già per uccidere».

LA RICOSTRUZIONE

Nel ricorso si contesta anche quanto riportato nelle motivazioni in relazione a quanto sarebbe accaduto quella notte: «Questa ricostruzione per nulla agganciata a dati di realtà probatoria né ad una mera prospettazione difensiva, è ancora erroneamente utilizzata dal giudice per sostenere il dolo preterintenzionale. Ossia ad escludere la prevedibilità in concreto dell’evento morte. Solo lo scoppio inconsulto di rabbia è per il giudicante irragionevolmente in linea con un gesto volto a ledere e non già ad uccidere». Ma il fatto è che nessuno, iniziando dall’imputato, proseguendo con la difesa e con i testimoni, ha mai sostenuto la tesi del litigio tra i due quella notte.

«LA COLPA È DI ALINA?»

«Il giudice giunge finanche ad addebitare la causa della lite alla vittima stessa!!! Ipotizzando le ragioni della discussione notturna, si propone una fantasiosa ed inaccettabile ricostruzione, attraverso un'operazione ellittica e spuria dalle emergenze dibattimentali, ma al contrario infarcita di una serie di giudizi e censure moralistiche che è utile riportare testualmente (si parla delle motivazioni in sentenza ndr): “...La donna continuava a restare in casa con condivisione delle scarse risorse economiche del nucleo, per l’incapacità di trasferirsi e mantenersi da sola; non rispettava le regole di un (inesistente) rapporto di coppia dalle quali si sentiva svincolata ma con una visione del tutto autoreferenziale senza avere concordato alcun regime di vita con il proprio compagno di 16 anni di convivenza”. In sintesi, si offre ancora una volta una conclusiva lettura del materiale probatorio del tutto priva di fondamento, di oggettività e non coerente con le uniche evidenze che il giudice può porre a base del suo giudizio, quelle tratte dal dibattimento e legalmente acquisite».

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