Quando è possibile il lavoro esterno

28 Novembre 2016

L’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È un beneficio concesso dal direttore dell’Istituto di pena, che...

L’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È un beneficio concesso dal direttore dell’Istituto di pena, che consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un’attività lavorativa o per frequentare un corso di formazione professionale.

Possono essere ammessi: gli imputati, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria; i condannati e gli internati, i condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno 10 anni.

I detenuti e gli internati per altri reati gravi commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi al lavoro esterno solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.