Regione, le nuove regole da rispettare sugli sci

5 Novembre 2023

Dal casco alla polizza assicurativa, la giunta Marsilio approva le norme 

PESCARA. Un disegno di legge regionale di 20 pagine e 36 articoli: così la giunta Marsilio ha stabilito, per la stagione invernale 2023/2024, le regole da rispettare in materia di sicurezza sulle piste da sci abruzzesi. Sono norme che valgono sia per i gestori degli impianti sia per gli utenti.
Dal casco alla polizza assicurativa, dall’attrezzatura a norma alle sanzioni: l’articolo che segue è dedicato alla parte del progetto di legge riservata agli sciatori.
OBBLIGHI GENERALI.
1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni e conformano il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell’impianto.
2. In ogni caso, gli utenti delle piste da sci attrezzate devono:
a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;
b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell’area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;
c) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell’impianto di risalita;
d) comunicare al personale dell’area sciabile attrezzata qualsiasi eventuale situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all’interno dell’area stessa;
e) rispettare l’ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all’ambiente stesso.
3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e pertanto le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.
4. Gli utenti con disabilità, al fine di ottenere particolare assistenza, segnalano la propria presenza al personale dell’area sciabile attrezzata per eventuali esigenze specifiche.
5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti dall’applicazione della presente legge tramite appositi opuscoli divulgativi, pubblicati a cura del gestore, che vengono distribuiti congiuntamente al titolo di viaggio e, per il tramite dei maestri da sci, preliminarmente allo svolgimento di classi di insegnamento.
In alternativa le medesime informazioni sono contenute in apposita cartellonistica presso le biglietterie e nelle eventuali piattaforme digitali attivate per gli acquisti on line.
6. È fatto divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e le misure di sicurezza.
COMPORTAMENTO
SULLE PISTE DA SCI.
1. Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui o provocare danno a cose e persone.
2. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
3. Nell’utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell’evitarli.
4. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni oppure infortuni causati a terzi.
ULTERIORI PRESCRIZIONI.
Al fine di garantire la sicurezza e il migliore utilizzo di piste e impianti sono stabilite le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) l’accesso alle piste è vietato agli utenti sprovvisti di equipaggiamento per la pratica sportiva ovvero diversi da quelli cui la pista è destinata, salvo si tratti delle specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità;
b) ad eccezione degli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti di risalita e tappeti mobili appositamente autorizzati dal gestore, è vietato a chiunque di utilizzare piste o altre componenti dell’area sciabile attrezzata al di fuori dell’orario di esercizio degli impianti di risalita senza l’assenso del gestore dell’area sciabile che deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del direttore delle piste in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati;
c) è vietato l’accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso oppure sportive o di esercitazione e addestramento.
In tal caso, l’accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore;
d) è vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti;
e) è vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi;
f) è vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall’ultimo cambio di pendenza o dall’inizio dello spazio di frenata degli sciatori.
DOTAZIONI TECNICHE E CASCO.
1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone.
2. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni nonché alle persone con disabilità di indossare correttamente un casco protettivo.
3. In caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciate un certificato attestante la relativa esenzione.
4. L’obbligo del casco protettivo omologato è sempre previsto, a prescindere dall’età, per coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard.
5. I caschi protettivi non conformi alle predette caratteristiche sono sottoposti a sequestro amministrativo.
REGIME SANZIONATORIO
Salvo che il fatto non costituisca reato, la norma regionale sulla sicurezza per chi ama sciare prevede una lunga serie di sanzioni amministrative pecuniarie sia per i gestori degli impianti che non rispettano le prescrizioni sia per gli utenti. Per questi ultimi riportiamo alcuni esempi.
Da 100 euro a 150 euro per violazione delle prescrizioni di cui all’articolo che riguarda dotazione tecniche e casco; la violazione della disposizione prevista dall’articolo su velocità e obbligo di prudenza comporta una sanzione da 50 euro a 150 euro; la stessa sanzione è prevista per lo sciatore che non rispetta il divieto di sorpasso parziale.
Oltre alla sanzione pecuniaria da 100 a 250 euro, è sempre disposto il ritiro del titolo di viaggio in mancanza dell’assicurazione obbligatoria in corso di validità e in caso di esibizione di un titolo di viaggio non valido o riconducibile a persona diversa.
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