Scuola, obbligo di terze dosi I prof no vax rischiano molto
Si parte mercoledì 15 dicembre: pubblicato il decreto con tutte le regole e sanzioni
È partito il conto alla rovescia: da mercoledì sarà in vigore l’obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, sia docente che Ata. In Abruzzo la misura riguarda decine di migliaia di cittadini: solo nelle scuole pubbliche ci sono 20.803 docenti e 5.467 tra amministrativi, tecnici e ausiliari.
Per diradare la confusione che si è generata intorno alla misura del Governo, nei giorni scorsi il ministero dell’Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici una nota di approfondimento sul decreto legge del 26 novembre che ha introdotto l’obbligo per alcune categorie di lavoratori, chiarendo chi è interessato e chi no, ma anche cosa si rischia e come si può sopperire alle eventuali sospensioni del personale.
Di seguito alcune delle domande più frequenti del personale scolastico e dei dirigenti, con la relativa risposta contenuta all’interno della nota ministeriale firmata dal responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur Stefano Versari.
Dal 15 dicembre per chi scatta l’obbligo vaccinale nelle scuole e per chi no?
«Il decreto introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia (tra cui materne, nidi e micronidi, centri per bambini ndr), dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore».
La nota spiega anche per chi non si applica: «Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale». E poi sul personale esterno «ad esempio quello che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc»: «Il tenore del decreto non pare consentire l’estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo vaccinale, che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico».
Per il personale esterno resta comunque l’obbligo del Green pass base, «come per genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici», come si legge nelle Faq ministeriali “Io torno a scuola”.
Chi è esente dal vaccino può essere adibito ad altre mansioni?
Gli esenti sono gli stessi del super green pass, cioè coloro per cui «la vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio».
Come si adempie all’obbligo vaccinale?
«L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi ndr) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo (la terza dose). L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni)». E poi: «In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde Covid-19, ora pari a nove mesi».
Se non mi vaccino cosa accade?
«Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture».
E poi: «Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito: la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale». E poi: «All’inosservanza dell’obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021».
Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale?
«L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde, rideterminata nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».
È possibile procedere alla sostituzione del personale sospeso?
«Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente. Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro».

