Scuolabus, scoppia il nuovo caso sul maxi appalto per 305 Comuni

Non hanno l’obbligo di aderire: a pochi giorni dal rientro in classe l’opposizione grida vittoria
PESCARA. Maxi appalto per il trasporto scolastico: non c’è l’obbligo per i 305 Comuni abruzzesi di aderire all’accordo quadro da 59 milioni di euro voluto dalla Regione. A chiarire la possibilità di deroga è stato il Servizio legislativo della Regione a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Per l’opposizione è una vittoria, per la maggioranza di centrodestra è un altro nodo da sciogliere.
LE TAPPE.
A luglio, il Centro ha dato notizia dell’appalto milionario, suddiviso in ben 10 lotti con altrettanti importi, indetto da Areacom per conto della Regione Abruzzo, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in tutti i Comuni abruzzesi. Ma già allora era scoppiato il caso politico sollevato dal capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, e dal consigliere Antonio Blasioli. «Avevamo messo in evidenza con una interpellanza», esordiscono i due dem, «le segnalazioni che ci erano pervenute da alcuni Comuni in relazione all’accordo quadro stipulato dall’Agenzia regionale per la committenza con le ditte aggiudicatarie, che rischiava di determinare per gli enti locali un notevole aumento di spesa, con ripercussioni inevitabili sulle casse dell’ente e le tasche dei cittadini. Della stessa questione si era occupata, e a ragione, anche l’Anci».
Emblematico, si scrisse allora, era il lotto 7, che comprende Pescara e Montesilvano, per il quale è stato previsto un chilometraggio di 261.000 km, un numero insufficiente a coprire persino le necessità di due Comuni come Loreto Aprutino e Cappelle sul Tavo.
LA REAZIONE DELLA CGIL.
L’intervento del Pd aveva però suscitato obiezioni da parte della Cgil circa il ruolo e i diritti dei lavoratori, «che tuttavia non sono mai stati oggetto della nostra interpellanza. I lavoratori, le forme contrattuali con cui sono assunti e le condizioni di lavoro devono essere sottoposti alla vigilanza degli organi preposti, e su questo condividiamo le posizioni delle organizzazioni sindacali», rimarcano Paolucci e Blasioli, «la nostra interpellanza era invece finalizzata a contestare le modalità adottate, in particolare il fatto che prima dell’indizione della gara Areacom non avesse effettuato un incontro preliminare con i Comuni per verificare le loro esigenze chilometriche da coprire ed accertare i costi corrisposti dagli enti per il servizio fino allo scorso anno. Nonché, per avere chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno di aderire all’accordo quadro, e quindi alle condizioni contrattate da Areacom, specie se peggiorative».
TEMPI ACCORCIATI.
Ma i tempi lunghi per la calendarizzazione dell’interpellanza e il nuovo anno scolastico alle porte, hanno spinto i due rappresentanti dell’opposizione a rivolgersi direttamente al Servizio legislativo del Consiglio regionale per chiedere un parere sull’obbligo di adesione per quei Comuni che dovrebbero caricarsi di un prezzo superiore, anche perché il fine degli appalti per mezzo delle centrali uniche di committenza regionali risponde proprio all’esigenza di generare risparmi per gli enti locali.
«Il Servizio legislativo ci ha fornito un parere molto esaustivo, attuando una ricostruzione del quadro normativo in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici e occupandosi anche delle deroghe previste per le Amministrazioni statali. Ebbene, queste deroghe (come previsto anche da una sentenza del Tar Lombardia del 28 agosto scorso), si applicherebbe anche agli enti locali», rimarcano dall’opposizione, «e ricalcano esattamente le situazioni che ci sono state segnalate dai Comuni abruzzesi. In sintesi, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel concedere la deroga a quegli enti pubblici che facciano una valutazione motivata e precedente alla gara, nell’ambito dei rispettivi Consigli comunali, da trasmettere alla Corte dei Conti, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa».
IL DOCUMENTO.
«I soggetti aggregatori (come Areacom, ndr) costituiscono, nell’ottica del legislatore, un prezioso strumento per superare la frammentazione delle stazioni appaltanti ed eliminare l’inefficienza nella gestione delle procedure di gara, realizzando la razionalizzazione ed il risparmio in termini di denaro pubblico, attraverso la riduzione del numero dei soggetti abilitati a bandire gare pubbliche». Così si legge nella prima parte del parere del Servizio legislativo che, in conclusione, afferma: «La possibilità di ricorrere a procedure autonome di gara potrebbe trovare legittimazione legale solo a condizione che il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, previa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti (…) Ad ogni modo, deve trattarsi di valutazioni da effettuare ex ante, ovvero da compiere in vista dell’adozione del bando di gara autonoma».

