Selecontrolli, la Consulta ferma i cacciatori

30 Novembre 2018

Piani di abbattimento, via libera solo a guardie provinciali e comunali e ai proprietari dei fondi

PESCARA. I cacciatori non potranno più fare parte delle squadre per l’abbattimento selettivo della fauna selvatica nociva. A dare lo stop ai selecontrollori è stata la Corte Costituzionale, con una sentenza pubblicata ieri in seguito al ricorso avanzato dal Tar Abruzzo che aveva sollevato la questione di legittimità a proposito della legge regionale del 2004 che aveva affidato ai cacciatori i piani di contenimento degli animali selvatici. In precedenza, a ricorrere al Tar erano state Enpa, Lav, Lega nazionale per la difesa del cane per ottenere l’annullamento della delibera del presidente della Provincia di Teramo con cui l’ente, nel 2016, ha adottato il piano di controllo triennale della popolazioni delle volpi. Nell’esaminare il ricorso il Tar Abruzzo ha rilevato una difformità tra la norma nazionale in materia e quella regionale, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale. « Ciò significa che i cacciatori non potranno e non dovranno più essere coinvolti, neanche in Abruzzo, nei piani di controllo della fauna», si legge in una nota delle associazioni animaliste. Come ha ricordato la Corte (presidente Giorgio Lattanzi, e tra i giudici anche l’ex premier Giuliano Amato), le Regioni «per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche», provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Lo fanno attraverso metodi ecologici su parere dell’Ispra. Qualora questi metodi non siano efficaci si può procedere agli abbattimenti selettivi ma i piani «devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali», che possono avvalersi «dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali», sempre munite di licenza di caccia.
Questo quanto ribadito dalla Cassazione. «Si tratta», plaudono Enpa, Lav, Lndc, «di una sentenza chiarissima, inequivocabile, che conferma ancora una volta il dettato della legge 157 del 1992, mentre risulta in tutta la sua evidenza come le forzature che sono state praticate da diverse Regioni siano espedienti tesi ad affermare un surrettizio regime di caccia attraverso il cosiddetto “controllo” della fauna selvatica».
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