Si rischiano fino a 3 anni di carcere

La Cassazione equipara gli insulti su Facebook alla diffamazione a mezzo stampa
PESCARA. La giurisprudenza, recentemente, ha fatto anche chiarezza sul reato di diffamazione «a mezzo Facebook», equiparandola alla legislazione relativa alla diffamazione a mezzo stampa. Infatti, con la sentenza numero 12761 del 2014 la Cassazione ha in sostanza ricondotte le ipotesi di diffamazione a «mezzo social network» entro i confini della fattispecie generale della diffamazione aggravata perpetrata mediante l’utilizzo del mezzo di pubblicità, sancendo in primo luogo che la pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook «rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed, anche per le notizie riservate agli “amici”, ad una cerchia ampia di soggetti».
Dunque, «postare» un messaggio diffamatorio sul proprio profilo integra il dolo prescritto dall’articolo 595 codice penale, il quale postula la semplice «volontà che la frase giunga a conoscenza di più persone, anche soltanto due».
Il che, pertanto, rende irrilevante «la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona». Per tali ragioni la Suprema Corte ha, dunque, concluso che non può essere negata l’applicazione della aggravante ex articolo 595 comma 3 del codice penale.
Le 61 persone denunciate da Gianni Teodoro e da sua figlia Veronica Teodoro, assessore comunale di Pescara, nel caso venissero riconosciuti colpevoli, rischiano pertanto, secondo il terzo comma dell’articolo 595 del codice penale, da sei mesi a tre anni di reclusione, oppure una multa non inferiore ai 516 euro, per il reato di diffamazione «a mezzo Facebook».
Coloro invece che sono stati denunciati per ingiurie, rischiano fino a sei mesi di reclusione, o una multa massima di 516 euro, secondo l'articolo 594 del codice penale.
(VdL)
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