Super bonus casa, si parte La guida con date e sconti

11 Ottobre 2020

Già valida la detrazione fiscale, e dal 15 come sconto o cessione del credito

L'AQUILA . Il superbonus è esecutivo. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, il 5 ottobre scorso, ha preso il via l'utilizzo dell’incentivo che dà diritto ad una detrazione al 110% delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Si entra nella fase esecutiva. Dal 15 ottobre, oltre alla detrazione fiscale, sarà possibile usufruire anche delle altre due opzioni: lo sconto in fattura o la cessione del credito a banche e ditte esecutrici dei lavori.
CHI PUÒ USUFRUIRNE. La misura agevolativa si applica agli interventi effettuati da: condomìni, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, Ater o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e associazioni di volontariato varie, associazioni e società sportive dilettantistiche, ma solo limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti di edifici adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nell'unica ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
INTERVENTI AGEVOLABILI. Il superbonus spetta in caso di lavori di isolamento termico sugli involucri esterni, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici.
In quest'ultimo caso la detrazione già prevista dal sismabonus è stata elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Oltre agli interventi trainanti, rientrano nel superbonus anche le spese per interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, ma solo se eseguiti insieme ad almeno uno delle opere "trainanti".
DETRAZIONE O CESSIONE
DEL CREDITO.
La detrazione fiscale è riconosciuta, nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, dal 15 ottobre prossimo sarà possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, cosiddetto sconto in fattura, o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione che spetta.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti come persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti; istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Questa possibilità riguarda anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di restauro della facciata degli edifici esistenti e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
SOFTWARE
E MANUALE UTENTE.
La cessione del credito, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, può essere esercitata anche per le rate residue non fruite fino al 15 ottobre, ma sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Il Fisco ha implementato il software "Comunicazione cessione crediti/sconti" (Ccire) che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti rendendo, inoltre, disponibile un manuale utente in pdf. Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai Caf.
Occorre, inoltre, l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
DECRETO PREZZI. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di quelli che danno diritto alla detrazione fiscale legata al superbonus 110%, compresi i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di lavoro.
DECRETO ASSEVERAZIONI. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato, il 5 agosto scorso, il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione sui lavori effettuati agli organi competenti, tra cui l'Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.
Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha invece firmato il decreto ministeriale che contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico, con allegati i moduli di asseverazione che i tecnici - progettisti, direttori dei lavori e collaudatori - dovranno redigere per consentire l'inserimento dei lavori nell'elenco di quelli detraibili al 110%. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro.
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