Tasse e incentivi, ecco la guida

12 Aprile 2020

Sospesi i versamenti di aprile e maggio per chi ha avuto il 33% di fatturato in meno

L’AQUILA. Si va verso la fase 2 dell'emergenza. Entriamo nella settimana decisiva delle scadenze di aprile. Quali versamenti fiscali e contributivi sono sospesi e fino a quando? Come comportarsi con i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione e quali misure di sostegno alla liquidità delle imprese ha previsto il decreto del Governo, emanato l'8 aprile scorso? Ecco un vademecum su come orientarsi nella giungla di proroghe e incentivi previsti nei prossimi mesi.
VERSAMENTI SOSPESI. Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio i versamenti relativi all'Iva, all'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria per imprese e professionisti, che hanno il domicilio fiscale e la sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione delle entrate di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile, rispetto allo scorso anno. Per chi ha un ricavo superiore a 50 milioni di euro la sospensione si applica se ha subìto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50%, nel periodo preso in considerazione. Tutti i versamenti sospesi, anche per i soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa dopo il 31 marzo 2019, devono essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 30 giugno o in massimo 5 rate mensili, a partire da giugno.
RITENUTE SUGLI AUTONOMI. Per i lavoratori autonomi o a provvigione con compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest'anno non sono soggetti alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d’imposta, sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni riferite a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Questo, a condizione che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto slittano, senza sanzioni e interessi, dal 31 maggio al 31 luglio prossimo, con pagamento in un'unica soluzione o in cinque rate mensili, a partire da luglio.
VERSAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Tutti i versamenti nei confronti della pubblica amministrazione, in scadenza il 16 marzo che sono stati prorogati al 20 marzo, sono validi se effettuati entro il 16 aprile. Le sanzioni e gli interessi previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, dovuti per il 2020, non si applicano se l’importo versato è pari o superiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta, a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
RITENUTE SU APPALTI. I certificati di regolarità fiscale, emessi entro il 29 febbraio scorso, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno prossimo.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. Sono sospesi, dal 23 febbraio al 31 dicembre prossimo, i termini previsti per il trasferimento della residenza e altri adempimenti per l'agevolazione sulla prima casa e il riacquisto della prima casa per il riconoscimento del credito d'imposta.
730 PRECOMPILATO. Con riferimento al 2019, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare, in via telematica, ai Caf e ai professionisti abilitati la copia della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, insieme a quella del documento d’identità. In caso di necessità, in sostituzione della delega, possono inviare, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Resta fermo che, terminata l’emergenza sanitaria, devono consegnare la documentazione cartacea.
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE. Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche, emesse nel primo trimestre, è inferiore a 250 euro, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre; se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche, emesse nel primo e secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 euro, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.
PROCESSO TRIBUTARIO. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti all'albo per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche. La sospensione dal 9 marzo al 15 aprile di tutti i termini processuali è prorogata fino all’11 maggio prossimo.
ACQUISTO DI DIP. Per le spese sostenute nel 2020, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate, fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Gli stessi limiti del credito sono stabiliti per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE. Sono previste delle garanzie, da parte dello Stato, per 200 miliardi, concesse attraverso la società Sace, a favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese colpite dall’epidemia. Le garanzie vengono rilasciate entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento fino a 24 mesi. I finanziamenti alle piccole e medie imprese vengono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno. I finanziamenti coperti dalla garanzia sono destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività localizzate in Italia.
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