Torna in libertà dopo le coltellate Il giudice: è stata legittima difesa

5 Giugno 2024

Ieri in aula la versione di Cristian Di Giovanni: mi aveva già aggredito con un mattarello 4 giorni prima All’origine del risentimento, la gelosia di Cantarini nei confronti della compagna dell’uomo, sua ex

PESCARA. Torna in libertà Cristian Di Giovanni, 39 anni, l’uomo arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato un suo conoscente, Luigi Cantarini, al termine di una furiosa lite per questioni di gelosia all’interno del bar Olimpia di via Nazionale, il primo giugno scorso.
Il giudice Giovanni de Rensis ha convalidato l’arresto fatto dai carabinieri nella quasi immediatezza del fatto, ma poi ha rigettato la richiesta di misura in carcere avanzata dal pm Fabiana Rapino, sostenendo e avallando la tesi dell’avvocato Vittorio Supino, di legittima difesa. E questo alla luce di quanto ripreso dalle telecamere interne ed esterne al bar che hanno filmato tutta la scena, e in base anche alle testimonianze raccolte dai militari.
Prima fra tutte quella dell’attuale compagna dell’arrestato, che è anche il motivo per il quale si sarebbe creata tutta questa conflittualità tra Di Giovanni e Cantarini, quest’ultimo ex compagno della stessa donna. E ieri, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, Di Giovanni ha spiegato al giudice che Cantarini, anche se da circa due anni aveva lasciato quella donna, non gradiva la loro relazione. E lo aveva esternato in maniera plateale quando, quattro giorni prima dell’accoltellamento, Di Giovanni è stato aggredito improvvisamente per strada da Cantarini che da sotto la maglia ha tirato fuori un mattarello e colpito ripetutamente l’arrestato.
Una aggressione violenta ed inaspettata che spiega perché Di Giovanni, anche su consiglio della sua compagna («gli avevo detto di portarsi qualcosa per difendersi perché lui non è molto bravo a difendersi con le mani»), portava con sé un coltello.
E le riprese delle telecamere confermano che Di Giovanni non è il primo «a passare alle vie di fatto», e soprattutto che Cantarini entra una prima volta nel bar e insulta Di Giovanni, poi torna di nuovo e lo prende a pugni: una sequenza impressionante di colpi in pochi secondi. Le immagini non riprendono perfettamente il momento dell’accoltellamento, ma è lo stesso arrestato che lo riferisce ai carabinieri, da lui stesso chiamati (dietro sollecitazione del suo legale), dopo che si era rifugiato per paura in un vicino supermercato.
«Per sottrarmi all’aggressione di Luigi ho cercato di scappare verso le casse del bar dove so esserci le telecamere, ma venivo di nuovo raggiunto da Luigi poiché in quel momento avevo un mancamento, e la vista mi si oscurava. Riavutomi subito ho tirato fuori il coltello e iniziato a menare fendenti alla cieca in direzione di Luigi, senza vedere dove lo colpivo. Nonostante i miei fendenti Luigi continuava a sferrare pugni al mio volto, cui mi sottraevo solo per l’intervento del proprietario del bar».
«Devesi allora ritenere che Di Giovanni», spiega il giudice, «minacciato dal pericolo attuale di un’offesa, concretizzata dalla condotta violenta posta in essere da Cantarini che, se non tempestivamente neutralizzata, sarebbe sfociata nella lesione della sua incolumità personale, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da sua colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa».
Quindi sussiste la legittima difesa, anche se Di Giovanni ha travalicato i limiti di proporzionalità tra l’aggressione subita e la reazione attuata, «avendo l’arrestato ecceduto nell’uso dell’arma bianca che aveva legittimamente recato con sé in funzione difensiva, avendo arrecato a Cantarini non «lievi ferite», ma una grave perforazione del polmone.
E anche sulla questione dell’arma che Di Giovanni aveva con sé, il giudice chiarisce la posizione dell'indagato che ha già dei precedenti: «Tale assunto muove dalla considerazione che una condizione di marginalità sociale non può determinare la radicale esclusione della possibilità di applicare la scriminante della legittima difesa, non essendo certamente possibile affermare che hanno diritto a cautelare la propria incolumità personale con un’arma solo gli incensurati e le persone perbene, dovendo ritenersi tale possibilità preclusa a chi si trova inserito in un contesto al margine della legalità, ancorché sottoposto ad una situazione di pericolo».