Usi civici, ecco i ritocchi alla nuova legge

13 Dicembre 2022

Le competenze passano ai 305 Comuni che però devono subito attivarsi

L’AQUILA. La legge regionale che rivoluzione l’iter amministrativo per riscattare i terreni su cui gravano ancora gli usi civici, passandolo dalla competenza della Regione a quella dei 305 Comuni abruzzesi, approda oggi in Consiglio regionale per l’approvazione. Al testo originario sono state però apportate modifiche che rappresentano paletti per i Comuni, invogliati così ad accelerare i tempi di messa a regime della nuova norma. Il principale emendamento è il seguente: «Il conferimento delle funzioni diventa effettivo a seguito dell'adozione da parte dei Comuni di atti di organizzazione finalizzati ad assicurare la piena operatività degli stessi (...), a tal fine i Comuni provvedono a dare notizia degli atti organizzativi adottati alla Regione ed alla cittadinanza attraverso adeguate forme, rispettivamente, di comunicazione e pubblicità». Inoltre: «Nelle more dell’adozione e in caso di mancata adozione degli atti di organizzazione le funzioni restano in capo all'amministrazione regionale». Dal canto loro i Comuni, per gestire i procedimenti di legittimazione degli usi civici, «possono avvalersi i incarichi esterni». Ecco invece il testo base della norma.
«Le amministrazioni comunali adottano, secondo i propri ordinamenti, il provvedimento finale nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito del visto del Servizio regionale competente in materia di usi civici, che effettua il controllo di legittimità sul provvedimento».
«Ai fini del controllo, i provvedimenti delle amministrazioni comunali sono trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori e sono esaminati dal Servizio regionale competente nel termine di novanta giorni dalla ricezione, decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso».
Il Servizio regionale può comunque «chiedere chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni e riprende a decorrere dalla ricezione degli atti» . Infine, se il Servizio regionale competente ritiene illegittimo il provvedimento comunale, «ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni». (l.c.)