Vaccini, vincono le infermiere

7 Giugno 2024

Sentenza pilota a Chieti: la Asl condannata a pagare il lavoro extra durante l’emergenza per il Covid

CHIETI. È una sentenza pilota quella emessa dal giudice del lavoro di Chieti, Ilaria Prozzo.
Riconosce il diritto alla retribuzione delle ore di lavoro effettuate nella campagna vaccinale contro il Covid a titolo di "prestazioni aggiuntive" (remunerate con importi decisamente maggiori rispetto al lavoro straordinario, per gli infermieri 50 euro a ora) anche al personale che non ha materialmente partecipato all'attività inoculativa o preparatoria dei vaccini.
La Asl di Lanciano, Vasto, Chieti è stata quindi condannata, a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, a pagare 4.071 euro a una infermiera e 2.468 euro all’altra. «La prestazione aggiuntiva», spiega l’avvocato Giuseppe Grande, «è una prestazione di lavoro ulteriore al lavoro straordinario. Si tratta di un istituto giuridico che contempla un ampio ventaglio di ipotesi in cui, per garantire la continuità e la sicurezza delle attività medico-sanitarie, l’azienda sanitaria può chiedere al medico o all’infermiere, di svolgere prestazioni, appunto, “aggiuntive” rispetto al normale orario di servizio. Quindi», sottolinea, «è un’attività libero professionale tuttavia retribuita con le modalità tipiche del lavoro subordinato».
In questo caso la Asl ha dapprima proposto alle due dipendenti di lavorare in regime di prestazioni aggiuntive, successivamente, ottenute le prestazioni e terminata la campagna vaccinale, ha negato la corresponsione delle retribuzioni invocando la mancanza di requisiti formali di contratto, di limiti orari, l’assenza di delibere autorizzative della Regione Abruzzo, intervenute solo successivamente, nonché l’adibizione a mansioni amministrative e non infermieristiche.
«Ma la sentenza ha chiarito due punti», spiega il legale delle infermiere, «la fattispecie relativa alla retribuzione per la partecipazione alla campagna vaccinale in regime di prestazioni aggiuntive è regolata esclusivamente da una legge emessa in regime emergenziale, che prevale sulla disciplina generale che contiene limiti e condizioni non riprese dalla disciplina emergenziale; il compenso per le prestazioni aggiuntive spetta anche al personale che ha reso prestazioni funzionali all'attuazione del piano vaccinale, come l’accettazione dell’utenza ed il supporto alle unità vaccinali, pur se non riconducibili all'attività infermieristica propriamente detta».
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