PROBABILE CONFERMA DEI VERDETTI

23 Settembre 2015

di GIUSEPPE TAMBONE* Chi si aspetta un nuovo esame delle vicende, da parte del Collegio di Garanzia del Coni, è completamente fuori strada. Dovrà attendere che maturino le condizioni per attivare...

di GIUSEPPE TAMBONE*

Chi si aspetta un nuovo esame delle vicende, da parte del Collegio di Garanzia del Coni, è completamente fuori strada.

Dovrà attendere che maturino le condizioni per attivare una "revocazione" del giudicato (sulla base di prove giudicate false in seguito, difetto di prove formate successivamente, errore di fatto risultate da documenti acquisiti in tempi successivi) nuovamente in ambito federale, ma non in questi tempi.

Al Coni sarà esaminato il dispositivo della Corte Federale secondo la compatibilità ed il rispetto a principi e norme giuridiche. Il giudicato propone un quadro giuridico forte e convincente - oltreché corroborato da una solida giurisprudenza (anche in ambito Coni) - e sostanzialmente confermando l'impianto accusatorio - e disattendendo una dopo l'altra tutti i tentativi di nuove versioni proposte dalle difese - opera solo in pochi ma decisivi punti valutazioni meno pesanti dal punto di vista sanzionatorio, inserendo dei veri e propri punti di snodo.

I ricorsi presentati dovranno, quindi, incentrarsi "esclusivamente" sulle ipotesi di violazione, da parte della Corte Federale, di norme di diritto o sull'omessa ed insufficiente motivazione di un punto decisivo della controversia. Non è difficile rilevare quali saranno le specifiche parti del dispositivo impugnato che Teramo e Forlì avranno posto al centro delle proprie memorie. La diversa considerazione rispetto all'istanza cautelare, che non inciderà assolutamente nell'esito finale, è forse stata determinata più da formule ed elementi tecnico-giuridici utilizzati che da un esame preliminare vero e proprio.

Il Teramo sarà impegnato in un doppio fronte e dovrà muoversi su un piano molto inclinato, con il forte rischio di trovarsi invischiato in un "corto circuito" tecnico-giuridico. Si parte da una totale responsabilità del Teramo, da quella diretta (presidente) a quella oggettiva (ds) e presunta (gli altri partecipanti), con tanto di aggravante generica (vantaggio) e specifica (concorso).

In questa udienza per riavere la B dovrebbero di fatto "azzerare" l'intero dispositivo, salvaguardando la posizione processuale di quasi tutti i deferiti - anche quella del ds abbandonata in secondo grado - che, presidente in primis (l'istanza è stata presentata solo lunedì) addirittura non saranno neppure all'interno del procedimento.

E, seppure ci riuscissero solo parzialmente - per esempio solo per la diretta - il Collegio rimanderebbe di sicuro gli atti alla Corte Federale per la determinazione delle sanzioni: l'oggettiva e le presunte, però, restano da sole sufficienti per posizionare il Teramo di nuovo alle spalle dell'Ascoli.

Anche uno "sconto" diventa ipotizzabile solo se, affievolita ulteriormente la posizione del presidente, si riesce ad intaccare quel complesso ragionamento logico-giuridico che la Corte ha posto alla base della scelta sanzionatoria: revoca del titolo anziché, come in primo grado, ultimo posto in classifica.

Ma mettere in dubbio quest'ultimo aspetto, senza riuscire nell'"impresa" di azzerare davvero tutte le restanti responsabilità, potrebbe procurare un grande assist al Forlì, che proprio sulle modalità di graduazione della riconosciuta responsabilità condurrà la propria battaglia.

I "criteri di scelta" adottati - ovviamente motivati e con basi normative, non certo frutto di discrezionalità - sono, al momento, la sola garanzia per il Teramo di mantenere Lega Pro.

Una loro revisione autonoma aprirebbe scenari diversi, tutti sfavorevoli, che riporterebbero i teramani nei dilettanti.

Difficile prevedere scossoni, comunque, e potrebbe non essere un male per il Teramo, visti i rischi. Quella sorta di "responsabilità oggettiva aggravata da elementi di diretta" che è stata trasfusa nella sanzione, infatti, ben potrebbe, alla fine di tutto, essere frutto di una lettura "equitativa".

Un principio giuridico a tutti gli effetti che diviene elemento di pregio in un sistema di giustizia come quello sportivo fortemente connaturato dall'elemento "arbitrale" (non arbitrario!), dove le esigenze processuali ed il quadro probatorio, per quanto sorretto da norme positive, assumono aspetti del tutto specifici.

. *esperto di diritto sportivo

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